Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Può Confermare una Condanna Senza Rientrare nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile rappresenti uno sbarramento processuale invalicabile nel giudizio di Cassazione. Il caso riguarda una condanna per reati previsti dal Codice della Strada a seguito di un incidente con feriti. L’analisi della decisione della Suprema Corte permette di comprendere i rigidi confini del giudizio di legittimità e le ragioni per cui non è possibile trasformarlo in un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo
Una donna veniva condannata in primo grado dal Tribunale di Bologna e successivamente dalla Corte d’Appello per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), per non aver ottemperato agli obblighi di assistenza a seguito di un incidente stradale con feriti da lei cagionato. L’incidente era avvenuto nel novembre 2020 e, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’autovettura coinvolta era nella sua disponibilità in quel momento.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: La ricorrente contestava l’affermazione della sua colpevolezza, ritenendo illogica la motivazione con cui i giudici avevano collegato a lei l’utilizzo del veicolo al momento del sinistro.
2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta impostazione del ricorso stesso. Vediamo perché.
Primo Motivo: Mera Reiterazione e Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha stabilito che il primo motivo era inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, la ricorrente chiedeva, di fatto, una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio (come la denuncia del proprietario del veicolo e i messaggi scambiati), un’attività che è preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti, ma un giudice del diritto, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire l’accaduto.
Secondo Motivo: La Coerenza del Diniego delle Attenuanti e il ruolo del ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche con una motivazione ritenuta né illogica né carente. I giudici di merito avevano infatti evidenziato l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputata e, al contrario, la presenza di un elemento negativo significativo: i suoi plurimi precedenti penali. Tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se logicamente motivata come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La ratio della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Il ricorso è uno strumento per far valere vizi di legge (errores in iudicando) o vizi procedurali e di motivazione (errores in procedendo), non per tentare di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Nel caso specifico, la difesa ha presentato un ricorso inammissibile perché ha sollevato questioni che non rientravano nei poteri di cognizione della Corte. Il primo motivo era meramente reiterativo e fattuale; il secondo contestava una valutazione discrezionale del giudice di merito supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. La Corte, citando precedenti conformi, ha ribadito che la presenza di precedenti penali è un elemento che legittimamente depone in senso contrario alla concessione delle attenuanti.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi su specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti della sentenza impugnata. Non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o le valutazioni discrezionali del giudice, se adeguatamente motivate. La conseguenza di un’impostazione errata è la declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge, come quando si chiede alla Corte di rivalutare i fatti (compito dei giudici di merito) o quando i motivi sono una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza individuare un vizio di legittimità specifico.
La Corte di Cassazione può riconsiderare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze o documenti), ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Su quali basi un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando non emergono elementi positivi a favore dell’imputato e, al contrario, esistono elementi negativi, come in questo caso i plurimi precedenti penali, che indicano una certa inclinazione a delinquere e sconsigliano una mitigazione della pena. La decisione deve essere sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40678 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40678 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nata a (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27 marzo 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui a ll’art . 189 commi 6 e 7 d.lgs n. 285/1992 commesso in Casalecchio di Reno in data 19 novembre 2020.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianza già vagliata e disattese dalla Corte di Appello e volto a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato atto che dagli atti risultava che l ‘ autovettura che aveva cagionato l ‘ incidente da cui erano derivate lesioni per la persona offesa, alla data su indicata, era nella disponibilità di
COGNOME, richiamando in tal senso la denuncia presentata dal proprietario NOME COGNOME ed i messaggi che questi aveva ricevuto dalla donna.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è non consentito in quanto inerente il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive. La Corte di appello ha rilevato che non erano emersi elementi positivi tali da giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio e che anzi deponevano in senso negativo i plurimi precedenti penali a carico della ricorrente, in coerenza con i principi espressi da Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 -01 e da Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME