Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, delineando con precisione i confini del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione di un imputato condannato per falsa testimonianza, chiarendo che non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La decisione si concentra su due aspetti cruciali: la riproposizione di motivi già esaminati e l’insindacabilità della pena inflitta quando la motivazione è logica e completa.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’art. 372 del codice penale. A seguito della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue doglianze non riguardavano la ricostruzione dei fatti, ma si concentravano su aspetti specifici del giudizio: contestava il trattamento sanzionatorio ricevuto e il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto escludere la recidiva, ovvero la condizione di chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 10785 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che le ragioni addotte dal ricorrente non potevano essere validamente presentate in sede di legittimità. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su argomentazioni giuridiche precise, che meritano di essere analizzate in dettaglio.
La Ripetitività dei Motivi Rende il Ricorso Inammissibile
Il primo punto fondamentale evidenziato dalla Corte è che i motivi del ricorso erano una semplice riproduzione delle censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito risposte corrette e giuridicamente argomentate. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o riproporre le stesse identiche argomentazioni. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, con il compito di assicurare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare il merito della causa.
L’Insindacabilità del Trattamento Sanzionatorio
Un altro aspetto cruciale è relativo alla critica sul trattamento sanzionatorio. La Corte ribadisce un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito. La Cassazione non può intervenire su questa scelta, a meno che la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esauriente e logica per la pena inflitta, rendendo la doglianza inammissibile.
La Valutazione sulla Recidiva
Anche la questione della recidiva è stata ritenuta infondata. La Corte ha osservato che la decisione di non escludere la recidiva era stata giustificata in modo logico. La commissione del nuovo reato è stata vista come una conferma della pericolosità sociale del soggetto, in una linea di continuità temporale e funzionale con le condanne precedenti. Questo dimostrava, secondo i giudici, una persistente inclinazione a commettere reati che le precedenti condanne non avevano né neutralizzato né mitigato.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione riafferma con forza i limiti del giudizio di legittimità. Le implicazioni pratiche sono significative: chi intende impugnare una sentenza in Cassazione deve presentare motivi nuovi e specifici, che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. La quantificazione della pena e la valutazione sulla recidiva, se sorrette da una motivazione coerente e completa, non sono sindacabili in questa sede. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente appropriati per evitare una declaratoria di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso che sono mere riproduzioni di censure già disattese dal giudice di appello con argomenti giuridici corretti non sono consentiti in sede di legittimità e rendono il ricorso inammissibile.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di merito?
Generalmente no. La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminarla, a meno che la motivazione fornita sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che non si è verificata in questo caso.
Per quale ragione è stata confermata la recidiva nel caso di specie?
La recidiva non è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto che la pericolosità sociale del ricorrente fosse confermata dalla commissione del nuovo reato. Quest’ultimo è stato visto in continuità temporale e funzionale con le condanne precedenti, dimostrando un’inclinazione a delinquere non mitigata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzioNOMErio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di esclusione della recidiva, poiché la pericolosità sociale era stata ritenuta confermata dalla commissione del fatto per cui si procede che si pone, in linea di continuità temporale e funzionale, con le precedenti condanne che non ne hanno neutralizzato o mitigato la inclinazione alla commissione di reati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere elatore
Il Presidente
Così deciso il 5 febbraio 2024