Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31481 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31481 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PONTE DELL’OLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME NOME avverso la sentenza con cu la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 04.11.2020 dal Tribunale di Piacenza che aveva accertato la responsabilit dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., comm nei confronti di COGNOME NOME NOME lo aveva condanNOME alla pena di giorni venti reclusione, sostituita in euro 5.000,00 di multa, nonché al risarcimento del da in favore della persona offesa, costituitasi parte civile;
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano entramb vizio di motivazione della sentenza impugnata, sono indeducibili in quanto generic ed inerenti a difetti ed illogicità della motivazione non emergenti provvedimento impugNOME, nel quale vi è, al contrario, congrua motivazione;
Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che deducon rispettivamente violazione di legge penale in relazione all’art.192 cod. proc. e vizio di motivazione in ordine alla inattendibilità delle parti civili, COGNOME NOME e COGNOME NOME, non sono deducibili in sede di legittimità poiché fondati motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzi di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Ritenuto che il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che denuncia rispettivamente, il quinto, violazione di legge penale in ordine alla insussis del fatto del reato contestato per difetto dell’elemento oggettivo e soggettiv il sesto, vizio di motivazione in ordine alla insussistenza della fattispecie d di cui all’art.612, comma 2 cod. pen. per difetto dell’elemento oggetti soggettivo, sono indeducibili poiché tendenti ad ottenere una inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridi esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. della sentenza impugnata);
e
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettu degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, i via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Ritenuto che il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il settimo, violazione di legge in ordine all’insufficiente indicazio dei criteri utilizzati per la determinazione della pena e/o per la mancat concessione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena inflitta, e l’ottavo, vizio di motivazione in ordine alla omessa e/o insufficie indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della pena e/o per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ch come accaduto nel caso di specie – la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; parimenti inammissibile, stante l’adeguatezza della motivazione anche sul punto, il profilo del motivo impihgente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, peraltro sostituita con la multa.
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda in particolare pag. 8 e 9 della sentenza impugnata).
Considerato che il nono motivo di ricorso inerente le statuizioni a favore delle parti civili, è indeducibile in quanto non contiene censura, essendo totalmente generico e in buona sostanza subordiNOME all’accoglimento del ricorso afferente la responsabilità penale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16.05.2024.