Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avvjso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità in relazione al reato di concorso in tentato furto pluriaggravato di un’autovettura.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo, infatti, propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all’esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio e, quanto alla contestata ricorrenza di un adeguato quadro indiziario ha evidenziato come lo stesso fosse del tutto integro in quanto i ricorrenti erano stati rinvenuti nei pressi dell’autoveicolo, che l’abbigliamento e le sembianze fossero quelle indicate nella segnalazione trasmessa dalla centrale e che il COGNOME era in possesso di uno “spadino”, strumento notoriamente utilizzato per la forzatura della portiera dei veicoli.
Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello di Catania che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.