Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4146 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4146 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 11 comma 13 d. Igs. 286 del 1998;
Letta la memoria difensiva telematicamente depositata con la quale si chiede la rinnessione del ricorso al Presidente della Corte con riassegnazione alla sezione competente;
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 178 comma 1, 464 bis e 552 lett. f) cod. proc. pen., per essere nullo il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, poiché non contenente l’avviso della facoltà per l’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 464 bis cod. proc. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; con motivazione ineccepibile la Corte palermitana ha evidenziato come l’istituto della messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., sia stato introdotto con d. Igs. 150 de 2022, in epoca quindi molto successiva rispetto alla notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, del 17/10/2018, richiamando altresì il principio già sancito da questa Corte per cui “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, che sia dato avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, non essendo tale disposizione funzionale all’esercizio del diritto di difesa o all’attuazione del principio del giusto processo né sussistendo una diversità di disciplina manifestamente irragionevole rispetto a situazioni analoghe ed, in particolare, agli altri avvisi previsti dalla medesima norma” (Sez. 3, n. 35995 del 23/10/2020, Buccino, Rv. 280775 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale osservato, quanto al secondo motivo, con il quale si deduce illogicità della sentenza impugnata, per non avere accolto l’eccezione di nullità del decreto di espulsione in quanto non tradotto in lingua nota al ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto l’accertamento “in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo” (Sez. 3, Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020, Rv. 659526 – 02), come ha fatto nel caso in esame, la sentenza impugnata (pag. 3) che ha osservato che dagli risulta la conoscenza della lingua italiana, il che rendeva non necessario provvedere alla traduzione del provvedimento, avvenuta, peraltro, in lingua inglese, francese e spagnola, in ossequio al disposto di cui all’art. 13 comma 7 d. Igs. 286 del 1998;
t
considerato che il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; invero la Corte territoriale ha osservato come NOME avesse già riportato una condanna irrevocabile a pena eccedente i limiti di cui all’art. 164 ult. comma cod. pen.;
osservato che l’ultimo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato è inammissibile in quanto manifestamente infondato: le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno infatti stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, COGNOME); attesa l’epoca del fatto (06/08/2017) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (02/10/2023), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (18 marzo 2025);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026