Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Appello Dopo il Concordato
L’istituto del ‘concordato in appello’, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta precise conseguenze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo quali doglianze vengono implicitamente rinunciate. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la natura e gli effetti di questa particolare procedura.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per reati legati agli stupefacenti, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello emessa a seguito di un ‘concordato’. L’imputato lamentava un vizio della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le condizioni per un suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ovvero l’obbligo del giudice di assolvere l’imputato quando la sua innocenza è palese. In sostanza, pur avendo concordato la pena, il ricorrente cercava di rimettere in discussione la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che l’accesso al concordato in appello limita drasticamente i motivi per cui è possibile presentare un successivo ricorso in Cassazione. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare l’affermazione di colpevolezza. Pertanto, lamentare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento è un motivo non consentito dalla legge in questo specifico contesto procedurale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha specificato che il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo per motivi tassativi. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la decisione di accedere al concordato non è stata libera e consapevole.
2. Difetto di consenso del Procuratore Generale: Se manca l’accordo della pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se il giudice ha emesso una sentenza diversa da quanto pattuito tra le parti.
4. Illegalità della sanzione: Se la pena inflitta è illegale, ad esempio perché non prevista dalla legge per quel reato.
Al di fuori di questi casi, ogni altra doglianza, specialmente quelle relative a motivi a cui si è rinunciato (come la valutazione della responsabilità) o alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., rende il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che l’accordo processuale cristallizza l’accertamento di responsabilità, precludendo un suo riesame nel merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ha un’importante valenza pratica. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere pienamente consapevole che sta compiendo una scelta che preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione la propria colpevolezza. Si tratta di una rinuncia strategica a determinati motivi di impugnazione in cambio di una definizione più rapida e potenzialmente più favorevole della pena. La decisione della Cassazione serve come monito: il patteggiamento in appello è un accordo tombale sulla responsabilità, e i tentativi di aggirarne gli effetti attraverso motivi di ricorso non pertinenti sono destinati al fallimento, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono i motivi validi per impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore Generale, a un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito o all’illegalità della pena inflitta.
È possibile contestare la propria colpevolezza dopo aver accettato un concordato in appello?
No. Secondo la Corte, l’accordo sulla pena implica la rinuncia a contestare la responsabilità penale. Pertanto, un ricorso basato sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è considerato inammissibile.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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· Con unico motivo di ricorso NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. deducendo vizio della motivazione in ordin alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d. P.R. 309/1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sen emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formaz della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurato generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sent rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio pu essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinel 276102 – 01).
Nel caso in disamina, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla manca valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. prod. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente