Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione della Pena Concordata
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, una volta raggiunto tale accordo, quali sono i limiti per un’ulteriore impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla questione, confermando che un eventuale successivo ricorso è quasi sempre destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del GUP del Tribunale di Verona, che aveva condannato un imputato per tentata rapina aggravata e porto illecito di strumenti atti ad offendere. La pena inflitta in primo grado era di 3 anni di reclusione e 1.800 euro di multa.
Successivamente, in sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale presso la Corte d’appello di Venezia hanno raggiunto un accordo. L’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Le parti hanno quindi concordato una rideterminazione della pena, che la Corte d’appello ha ritenuto congrua e fissato in 2 anni e 6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.
Nonostante l’accordo, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge nella determinazione della pena, con specifico riferimento ai criteri degli articoli 133 e 133-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato, secondo cui l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è soggetta a limiti molto stringenti. Tale ricorso è consentito solo per motivi specifici e tassativi.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte Suprema ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è possibile soltanto quando si deducano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile presentare doglianze su motivi a cui si è rinunciato, né sulla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Soprattutto, e questo è il punto centrale del caso in esame, non si possono contestare vizi relativi alla determinazione della pena oggetto dell’accordo.
L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la pena applicata sia illegale. Tuttavia, la Cassazione, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 877/2023), ha specificato che la pena è illegale solo se eccede i limiti edittali generali (artt. 23 ss. c.p.) e quelli previsti per la specifica fattispecie di reato. Non rilevano, invece, eventuali errori nei passaggi intermedi del calcolo che hanno portato alla determinazione della pena finale concordata, purché quest’ultima rientri nei limiti di legge. Nel caso di specie, la pena di 2 anni e 6 mesi era ampiamente all’interno della cornice edittale prevista per la tentata rapina aggravata, rendendo quindi la doglianza dell’imputato infondata e il ricorso, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la stabilità degli accordi processuali raggiunti in appello. La scelta di accedere al concordato comporta una rinuncia implicita a contestare i criteri di calcolo della pena, a meno che il risultato finale non sia una sanzione palesemente illegale perché fuori dai limiti minimi o massimi stabiliti dal legislatore. La decisione della Cassazione serve da monito: il concordato è un patto processuale che, una volta siglato e ratificato dal giudice, preclude la possibilità di ripensamenti basati sul merito del calcolo sanzionatorio. La conseguenza della presentazione di un ricorso al di fuori dei casi consentiti è, come visto, la sua inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una pena che è stata concordata in appello?
No, di regola non è possibile. L’impugnazione è consentita solo per motivi eccezionali, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, vizi nel consenso del PM, o se la sentenza è difforme dall’accordo. Non si possono contestare i criteri di calcolo della pena, a meno che questa non sia illegale.
Cosa si intende per “pena illegale” che giustifica un ricorso nonostante un accordo?
Per pena illegale si intende una sanzione che si colloca al di fuori dei limiti minimi e massimi (limiti edittali) previsti dalla legge per quel specifico reato. Non rileva il fatto che i calcoli intermedi per arrivare a quella pena possano essere errati, purché il risultato finale sia legale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Viareggio il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 14.12.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20.6.2023, il GUP del Tribunale di Verona aveva riconosciuto NOME responsabile dei fatti di tentata rapina aggravata e porto illecito di strumento atto alla offesa alla persona e, con il vincolo della continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese
processuali; aveva applicato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale ed ordinato la confisca e la distruzione dei beni di cui al sequestro dell ‘8.10.2022;
la Corte di appello di Venezia, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dalla difesa dell’imputato con il Procuratore Generale con la rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa.
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce violazione di legge in punto di determinazione della pena che, secondo la difesa, sarebbe stata stabilita in violazione dei criteri dettati dagli artt 133 e 133-bis cod. pen..
4. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovve diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli).
Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che la pena può essere ritenuta è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevan il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 19.4.2024