Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11618 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LOCRI il 22/07/1981 NOME COGNOME NOME nato a MILANO il 21/01/1976 COGNOME NOME COGNOME nato a MAGISANO il 15/10/1957
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Procuratore generale, in persona del Procuratore aggiunto G quale ha depositato anche conclusioni scritte con le quali ha chiest inammissibilità per COGNOME la rettifica integrativa qua l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionato udito altresì l’avv. NOME COGNOME del foro di Napoli per PI esposto e argomentato le ragioni del ricorso, chiedendone l’acc NOME COGNOME il la declaratoria di to al ROMEO e io per il PISANO; COGNOME, il quale ha glimento.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di primo rinvio, a seguito di annullamento – con sentenza n. 23949 del 25/ 5/2021 della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione GLYPH per motivi esclusivamente processuali (mancata sottoscrizione da parte del Presidente del collegio) della sentenza, con la quale era stat confermata la condanna in abbreviato di COGNOME NOME, NOME Vinc nzo NOME e COGNOME NOME NOME, per i reati di cui agli artt. 6 8 cod. pen., 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990, oltre a reati in materia di armi confermava la condanna dei predetti. La sentenza, tuttavia, era nuovame te annullata dal giudice di legittimità (Sez. 3, n. 48382 del 17/11/202 ), quanto al ROMEO, limitatamente al ruolo associativo, contestato ai sensi dell’art. 74, comma 1, d.P.R. 309/1990; quanto agli altri due, I mitatamente all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. citato. La C rte d’appello di Milano, in sede di secondo rinvio, in parziale riforma della ppellata, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 09/1990 nei confronti del PISANO, rideterminando la pena in anni tredici GLYPH mesi otto di reclusione e recepito il concordato in appello proposto ai s nsi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen. nell’interesse degli altri due, ridet rminando la pena in anni sette e mesi otto di reclusione, esclusa la medesima aggravante e riconosciute le generiche, con conferma nel r gli appellanti, odierni ricorrenti. sto per tutti
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hartno proposto ricorso con due atti separati nell’interesse del COGNOME.
Il primo difensore ha formulato due motivi.
Con il primo, ha dedotto l’omessa o apparente m tivazione in ordine al diniego delle generiche nella loro massima estensi ne, a fronte di uno specifico motivo di gravame con il quale si era lamentata la mancata concessione di esse, in tal modo essendosi impedita la formazione del giudicato sul punto specifico.
Con il secondo motivo, ha dedotto l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza e manif sta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ave do la Corte operato una valutazione approssimativa degli element di fatto, utilizzando espressioni di mero stile.
Il secondo difensore ha formulato un unico motivo, co il quale ha dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine alla sus istenza dei presupposti di operatività dell’art. 129 codice di rito, essendo i giudici del
gravame venuti meno all’obbligo di accertare l’assenza di cause di non punibilità anche a fronte di un concordato.
L’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto i vizi GLYPH i cui all’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ci costanza che la Corte, nel recepire l’accordo sulla pena, avrebbe omesso i menzionare nel dispositivo l’intervenuta riqualificazione del ruolo GLYPH ell’imputato, cosicché la pronuncia sarebbe difforme rispetto all’accordo ratificato, la riqualificazione rilevando in sede esecutiva e ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione.
avrebbe dovuto considerarsi unitario, mentre erano state rit nute plurime condotte, autonomamente sanzionabili. Inoltre, i deduc nti avevano rilevato in sede di gravame il rischio di revisione per contrasto tra giudicati (assoluzione del coimputato COGNOME per insufficienza probatoria), nonostante la irrevocabilità della decisione quanto alla condotta, argomentazione rispetto alla quale la difesa ha, ancora una volta, rilevato la mancanza grafica della motivazione.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse dell’imputatò COGNOME e di quello proposto nell’interesse dell’imputato COGNOME e l’annullamento con rinvio, quanto all’imputato COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono tutti inammissibili.
Va, intanto, puntualizzato che il procedimento d’appellò nei confronti (2 degli imputati COGNOME e COGNOME è stato definito con sentenza ch ha recepito le relative richieste di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi del gravame, esclusa l’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e riconosciute le generiche, non nella massima estensione, bensì nella m sura indicata nell’accordo stesso (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Ciò premesso, quanto al COGNOME, i motivi sono manifestamente infondati. Deve ricordarsi che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194 – 01, in cui, in aqplicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissibile il ricorT relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi del ‘art. 129 cod. proc. pen., come, nella specie, ha fatto uno dei difensori del BAR COGNOME; Sez. 3, ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755 – 01; Se4. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; n. 47698 del 18/09/2 119, COGNOME, Rv. 278006 – 01). Allo stesso modo, in riferimento alla dimin zione per le generiche, la Corte del merito ha dato atto che la misura della riduzione era stata predeterminata in sede di accordo, di talché la doglianza è an he sotto tale
aspetto manifestamente infondata, avendo il giudice recepito la vo ontà delle parti anche in parte qua.
Anche il ricorso proposto nell’interesse del ROMEO è avendo la difesa sostanzialmente lamentato un errore materiale della sentenza che non ha riportato l’intervenuta riqualificazione tuttavia espressamente prospettata nell’accordo negoziale e po concordato ratificato dal giudice. inammissibile, nel dispositivo ella condotta, ta a base del
Nel riportare il contenuto dell’accordo sulla pena, la Corte atto della riqualificazione del ruolo dell’imputato da apicale a pertanto la doglianza è manifestamente infondata, laddove denun della pronuncia rispetto all’accordo. ha infatti dato ero partecipe, ia la difformità
Né può procedersi in questa sede alla correzione del relativo errore materiale, atteso che il ricorso, per la sua inammissibilità, non 1 -4i co sentito la instaurazione del rapporto processuale davanti a questo giudice di punto, si è già chiarito, in maniera in questa sede condivisa, sia fDL alla erronea denominazione della pena, che il potere di rettifica dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia a quanto la previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. non speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all’art. 130 co che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, competenza del giudice dell’impugnazione, a condizione che legittimità. Sul re in relazione esercita bile missibile, in ha carattere I . proc. pen., prevede la qu st’ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06(2023, COGNOME, Rv. 285067 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all’art. 606 cod. proc. pen.).
In tali ipotesi, il rimedio esperibile, dunque, è quello della correzione di errore materiale, disciplinato dall’art. 130 cod. proc. pen., norma che esplicitamente esclude che alla correzione possa rovvedere il giudice dinanzi al quale sia impugnato il provvedimento d correggere, qualora l’impugnazione sia dichiarata inammissibile, come n I caso che ci occupa. In proposito, va ribadito quanto argomentato nell’arresto citato, laddove si è ricordato che l’art. 130 cod. proc. pen. ha carattere gene applicazione in tutti i casi di correzione di errori materiali, ivi c disciplinati dalla specifica disposizione di cui all’art. 619 cod. proc. può essere considerata derogatoria rispetto alla prima, non s riguardo alcun decisivo argomento letterale né sistematico idoneo la disciplina dell’emenda dell’errore materiale dinanzi alla Corte di le ale, trovando i mpresi quelli en., «che non ccorrendo al differenziare it imità, il cui presupposto resta la presentazione di un ricorso che sia (anche) pertinente a vizi di legittimità». Del resto, anche il ricorso per cassazione costitdsce ordinario
mezzo di impugnazione, sicché la disposizione di cui all’art. 130 che esclude il potere di rettifica del giudice dell’impugnazione qual dichiarata inammissibile, non può che trovare applicazione anch od. proc. pen., ra la stessa sia · al giudizio di legittimità, posto che altrimenti tale disposizione non avrebbe ragione di essere. In tale prospettiva, dunque, va ribadito il principio per il quale I all’art. 619 cod. proc. pen. va interpretata nel senso che I provvedimento impugnato) è sempre possibile, nei termini indicati disposizione in questione, a condizione che il ricorso sia stato prop · che lo rendano ammissibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. ( motivazione, Sez. 4, n. 40112/2023 cit., che ha ritenuto di disatten norma di cui rettifica (del dalla specifica sto per motivi edi ancora, in ere il diverso, minoritario orientamento che ipotizza un carattere di specialità della disposizione di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. rispetto all’art. 130 c d. proc. pen., espresso di recente da Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, COGNOME, Rv. 283650 01, secondo cui il potere di rettifica dell’erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di ca in caso di inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione del proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impu la competenza del giudice dell’impugnazione, a condizione che qu sia dichiarata inammissibile). sazione anche ‘art. 619 cod. ui all’art. 130 nato, prevede st’ultima non
Anche il motivo proposto nell’interesse dell’imputa o PISANO è manifestamente infondato e, in parte, anche non specifico.
Da quanto emerge dalla sentenza di annullamento, in sede di appello l’imputato aveva lamentato la totale carenza motivazionale i ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R..n. 309 del 1990 e al trattamento sanzionatorio, ritenuto particolarmente elevato, no essendosi i giudici d’appello confrontati con i numerosi rilievi difensivi, tra i qu li l’unicità d fatto di cui al capo 3a) o la necessaria rideterminazione della pena seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale.
Il giudice rimettente ha, però, ritenuto la infondatezza della doglianza con la quale la difesa aveva evocato l’unicità dei fatti del 26 e 27 settenbre 2013, di cui al capo 3a) della rubrica, riconoscendo a pag. 32 della senten coerenza dell’apparato argomentativo dei giudici territoriali in risi difensiva, rispetto agli elementi ricavati dal materiale captativo correttezza della qualificazione giuridica e del ruolo dei si intervenuti, a tal fine richiamando le argomentazioni svolte in pr segnatamente, alle pagg. 23 e 24 della sentenza di annullamento). a di rinvio la osta alla tesi , dunque, la goli soggetti cedenza (e,
Nel concludere, viceversa, per la fondatezza del motivi inerente all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. ritenuto assorbita l’ultima doglianza in punto trattamento sanzion di gravame 09/1990, ha torio, con la
quale, stando alla premessa sopra riportata, l’eccessività della contestata alla stregua del dato inerente alla asserita unicità degli capo 3a) e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019. ena era stata pisodi di cui al
Dall’atto di gravame a firma Avv. COGNOME (§8, pagg. 31-32), richiamato a pag. 2 del ricorso, poi, emerge che la difesa avev trattamento differente riservato all’imputato NOMECOGNOME ritenend e giudice di primo grado avesse svalutato la rilevanza dei precede riferimento al giudizio sulla pericolosità (escludendo l’aumento per conclusione opponendo genericamente la non particolare pericol Inoltre, al § 8.2, la difesa aveva pure invocato l’attenuante di cui al pen. che, tuttavia, non viene qui in rilievo, non avendo nulla a ricorso sul punto specifico. Il separato atto di appello, a Vinciguerra, inoltre, era silente sul trattamento sanzionatorio, ave introdotto censure inerenti alla responsabilità penale e all’aggrav sede di rinvio. Per finire, in sede di conclusioni, secondo quanto sentenza qui impugnata, la difesa del PISANO si era riportata a punto esclusione dell’aggravante dell’associazione armata, ins generiche e la riduzione della pena, formulando quella che la Co “ulteriore” richiesta, inerente alla riduzione dell’aumento ai sensi d cod. pen. e alla esclusione, quanto al capo 3a), dell’aumento per la interna. L’avv. COGNOME, peraltro, aveva depositato memoria conclusive di analogo tenore. spressamente contestato il che lo stesso ti penali, con la recidiva), in sità dei fatti. ‘art. 114, cod. rgomentato in irma dell’avv. do il gravame nte esclusa in riportato nella e richieste in ando per le te ha definito ll’art. 81 cpv., continu zione con richieste
4.1. Tanto premesso, come già anticipato, il motivo è, in parte (riconoscimento generiche e pena), manifestamente infondato, in arte (aumenti per la continuazione) non deducibile, non avendo formato ogget o di apposito motivo di gravame, precisandosi sin d’ora l’inammissibilità della censura che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 3a), alla stregua della sopravvenuta irrevocabilità della decisione di merito a seguito del a sentenza di rinvio (per avere il giudice rimettente ritenuto la infondatezza della relativa censura), cosicché ogni argomentazione riguardante la qualificazion giuridica del fatto non è stata correttamente devoluta al giudice del rinvio che non aveva, dunque, alcun onere motivazionale sul punto.
4.2. Proprio con riferimento a tale onere, peraltro, non può non rilevarsi, da un lato, che il silenzio sulla pena trova la sua stessa ragion ·’essere nella circostanza che quella base è stata individuata dal giudice del rinv o nel minimo edittale (anni 20 di reclusione), cosicché la doglianza è sul punti carente del relativo interesse.
Quanto, invece, al diniego delle generiche, deve rilevar i il mancato confronto difensivo con le ragioni per le quali il beneficio era sta o negato dal
primo giudice nella sentenza appellata, confermata sul punto d I giudice del rinvio: in quella sede, si era evidenziata l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, come imposto dall’art. 62 bis, cod. pen. ovellato dalla legge n. 125/2008 e, di contro, l’esistenza di elementi negativi, a al fine avendo quel giudice considerato, non solo i precedenti penali, la cui gravità era stata riconosciuta nonostante la loro risalenza nel tempo (elemen giustificato la mancata applicazione della recidiva); ma anch allarmante dell’associazione, al cui interno il PISANO aveva godut autonomia gestionale nella individuazione dei canali di approvvigio e del potere di impartire direttive ad alcuni sodali, avendo a disposizione del sodalizio in maniera durevole un luogo che aveva operativa dell’associazione, oltre a molteplici veicoli, con i quali i s spostarsi sul territorio con targhe ad essi non riconducibili. o che aveva lo spessore di una certa amento esteri che messo a costituto base dali potevano
Pertanto, rispetto a tale impianto giustificativo, deve ve censure formulate con il gravame abbiano intanto costitui motivazionale in capo al giudice d’appello. ificarsi se le o un onere
Sul punto, va rilevato che la difesa aveva affidato il grava del tutto generiche, prescindendo cioè da un effettivo confronto con e a doglianze le valutazioni svolte nella sentenza appellata, come sopra richiamate. Il che giustifica il silenzio motivazionale del giudice del rinvio che, del tutto correttamente, ha omesso di analizzare il punto devoluto con il ricorso. Infatti, è stato già hiarito che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costitui o oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica pros Dettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustr ta in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, k i. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01; n. 26721 del 26/4/2023, COGNOME, Rv. 284768 – 02). Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di app motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, no oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici res inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazio pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/0 Rv. 283808 – 01). llo in ordine a può formare ano viziati da e non abbia /2022, testa,
4.3. Tale genericità, del resto, colpisce anche l’argomento con il quale si è rilevata un’asserita contraddizione nel ragionamento del primo giu negate le generiche alla stregua del curriculum criminale del PISAN escluso l’aumento per la recidiva. ice, il quale, , aveva però
A parte quanto sopra precisato a proposito dell’impianto argo ha sostenuto il diniego delle generiche, con riferimento al ruolo ass condotta del PISANO, va ribadito il principio già affermato dal d entativo che ciativo e alla ritto vivente,
secondo il quale le due valutazioni si svolgono su piani diversi (Se. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319 – 01). Cosicch l’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle · circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche qua sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del g personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle cond presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’app recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Se del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018 – 01, in cui il principio è stato per affermare che la valorizzazione, da parte del giudice, dei pre dell’imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è comp riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti; Sez. 6, 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783 – 01). do il giudice, udizio e della tte denoti la icazione della . 4, n. 14647 ripreso anche edenti penali tibile con il autonomia e · 57565 del
4.4. Infine, quanto agli aumenti per la continuazione, va i che la doglianza non è stata introdotta con i motivi d’appello (ma conclusioni), lo stesso giudice del rinvio avendo avuto cura di evi circostanza alla pag. 6 della sentenza impugnata. Di talché, sotto censura non è neppure deducibile in sede di ricorso, dovendosi ev che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato c a punto della decisione sul quale si configura “a priori” un inevit motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla c tanto rilevato olo in sede di enz are detta ale profilo, la tare il rischio n riferimento bile difetto di gnizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01).
In ogni caso, trattasi di doglianza del tutto generica.
Una volta caduta la tesi della condotta unitaria, gli aumenti per la continuazione sono stati individuati in misura nninimale, sol che circostanza che per il capo 3a) si tratta di due distinti episodi, cornice edittale di riferimento (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/19 l’aumento di mesi sei complessivi per la continuazione esterna palesa alcuna arbitrarietà, considerata la omogeneità delle condotte. si pensi alla onsiderata la 0). Pertanto, interna non
Sul punto, soccorre ancora una volta il diritto vivente: se che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per cias satellite, è parimenti vero che il grado di impegno motivazional ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli ste consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di prop pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino ris previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziame materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME Rv. vero, infatti, complessiva, deve anche uno dei reati richiesto in si e tale da rzione tra le iettati i limiti te un cumulo 82269 – 01).
In motivazione, peraltro, il Supremo organo della nomofilachia ha «il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satel determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di q posto va tuttavia chiarito che l’obbligo motivazionale richied adempimento diverse a seconda dei casi. Analogamente, nel c continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pe precisato che ite concorre a evono essere el valore. Ciò modalità di so del reato le inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulò materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati».
Nella specie, l’aumento di sei mesi di reclusione cumulativi, in ordine a reati omogenei e di pari gravità esclude ogni profilo di arbitrarietà, tenuto conto della cornice edittale di riferimento e della genericità della doglianza, a fondamento della quale la difesa aveva agitato argomenti inerenti a le condotte di cui al capo 3a), sulle quali tuttavia vi era già decisione irrevocabile, cosicché la doglianza ha finito per essere affidata alla sola prospettazione apodittica della necessità di riduzione dell’aumento, non sostenuta da alcun elemento valorizzabile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinaziore della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagameno delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore dell la Cassa delle ammende.
Deciso il 12 febbraio 2025