Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha nuovamente delineato i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali della procedura penale. La decisione offre spunti cruciali su come devono essere strutturati i motivi di impugnazione per evitare una declaratoria di inammissibilità, che di fatto impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Questo provvedimento è un monito sull’importanza della strategia difensiva sin dal giudizio di appello.
I Fatti del Caso: Un Appello con Tre Censure
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano tre:
1. Una presunta violazione di legge riguardo alla prova della sua responsabilità penale.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Una determinazione della pena ritenuta eccessiva, in quanto superiore al minimo previsto dalla legge per il reato contestato.
La Corte Suprema, tuttavia, ha ritenuto che nessuno di questi motivi potesse superare il vaglio di ammissibilità, portando a una condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando vizi procedurali e di merito che hanno reso il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni per ciascun motivo.
Il Primo Motivo: La “Catena Devolutiva” Interrotta
Il primo motivo, relativo alla valutazione della prova, è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile introdurre in sede di legittimità questioni che non siano state specificamente devolute al giudice d’appello. In altre parole, si è verificata un’interruzione della “catena devolutiva”, un principio cardine secondo cui ogni grado di giudizio può vertere solo sui punti contestati nel grado precedente.
Il Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata respinta come manifestamente infondata. La Cassazione ha richiamato il suo orientamento consolidato: per motivare il diniego, non è necessario che il giudice di merito analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, il giudice aveva correttamente valorizzato la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali del ricorrente, indicatori di una “spiccata propensione al crimine”.
Il Terzo Motivo: La Discrezionalità sulla Pena
Infine, la Corte ha giudicato inammissibile anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena. La graduazione della sanzione, nel rispetto degli articoli 132 e 133 del codice penale, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia palesemente illogica o del tutto assente. La Corte ha inoltre precisato che, per giustificare una pena vicina ai minimi edittali, sono sufficienti espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”. Una spiegazione dettagliata è richiesta solo per pene significativamente superiori alla media.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati che definiscono il suo ruolo di giudice di legittimità e non di merito. Il rigetto del ricorso si basa su tre pilastri: il rispetto delle regole procedurali, il riconoscimento della discrezionalità del giudice di merito e l’impossibilità di rivalutare i fatti. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non ha fatto altro che applicare rigorosamente le norme che governano il processo penale, evitando di trasformarsi in un terzo grado di giudizio dove ridiscutere prove e valutazioni già compiute nelle sedi opportune.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da importante promemoria per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenzione meticolosa non solo al merito delle questioni, ma anche e soprattutto al rispetto delle regole procedurali. I motivi di appello devono essere formulati in modo completo e specifico, poiché rappresentano il perimetro invalicabile del successivo ricorso in Cassazione. Tentare di introdurre nuove doglianze o chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, con conseguente condanna alle spese e a un’ulteriore sanzione pecuniaria.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione che non era stato sollevato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello, per non interrompere la “catena devolutiva”.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo l’orientamento consolidato, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (come la gravità del fatto o i precedenti penali), senza dover esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo alta se è comunque entro i limiti di legge?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In sede di legittimità, questo aspetto non è sindacabile, a meno che la motivazione sia manifestamente illogica o assente, cosa che non si verifica quando il giudice usa espressioni come “pena congrua”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi sistematicamente non consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento . delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, peraltro pure esaminati nel caso di specie, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 2 sulla gravità del fatto e sui numerosi precedenti del ricorrente che denotano una spiccata propensione al crimine);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio in misura superiore al minimo edittale previsto dal primo comma dell’art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, peraltro fissata nel minimo edittale in considerazione della motivata sussistenza delle ..-contestate aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in proposito, pag. 2) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 ottobre 2024
La Cons. est.
Il PreskleAlte