Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti. Il ruolo della Suprema Corte è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile è l’esito inevitabile di motivi generici, ripetitivi o manifestamente infondati. Analizziamo la decisione per capire quali errori evitare.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e per le lesioni aggravate cagionate nello stesso contesto. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione, basando la propria strategia su tre distinti motivi: la presunta assenza dell’elemento soggettivo del reato, l’errata configurazione del reato di lesioni come procedibile d’ufficio e l’eccessività della pena inflitta.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è interamente inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo motivo di ricorso contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione di commettere il reato. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una mera riproduzione delle doglianze già sollevate nell’atto di appello. I giudici di merito avevano già risposto a tali punti con una motivazione logica e coerente con la giurisprudenza. Riproporre le stesse questioni senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata rende il motivo inammissibile.
Secondo Motivo: L’Infondatezza sulla Procedibilità
La difesa sosteneva che il reato di lesioni non fosse procedibile d’ufficio. La Corte ha respinto questa tesi come manifestamente infondata. Il reato di lesioni, infatti, era stato correttamente configurato nella sua forma aggravata a causa del nesso teleologico con il reato di resistenza. In altre parole, le lesioni erano state commesse per portare a termine la resistenza. Tale aggravante rende il reato procedibile d’ufficio, senza necessità di una querela da parte della persona offesa.
Terzo Motivo: La Genericità sulla Pena
L’ultimo motivo lamentava l’eccessività della pena, criticando il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti. Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo generico. La difesa non si è confrontata con la puntuale argomentazione fornita dai giudici di merito per giustificare la loro decisione sulla pena. Una critica generica, che non attacca specificamente la logica della sentenza impugnata, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non di merito. I giudici della Suprema Corte non possono rivalutare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorso deve evidenziare vizi di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i motivi presentati erano o una semplice ripetizione di argomenti già vagliati e respinti, o affermazioni generiche che non dialogavano con le ragioni esposte nella decisione d’appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione sia specifico, critico e pertinente. Non basta ripetere le proprie tesi, ma occorre dimostrare dove e perché i giudici di merito hanno sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il loro ragionamento. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sottolinea le conseguenze negative di un ricorso presentato senza i necessari requisiti di specificità e fondatezza.
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono una mera riproduzione di doglianze già respinte, manifestamente infondati, o generici perché non si confrontano con la puntuale argomentazione della sentenza impugnata.
Perché il reato di lesioni è stato considerato procedibile d’ufficio in questo caso?
Il reato di lesioni è stato ritenuto procedibile d’ufficio perché configurato nella sua forma aggravata, a causa del nesso teleologico con il reato di resistenza. Le lesioni sono state commesse per portare a compimento l’altro reato, e questa circostanza rende l’azione penale indipendente dalla querela della parte offesa.
È sufficiente contestare l’eccessività della pena in modo generico per ottenerne una riduzione?
No, non è sufficiente. La Corte ha stabilito che un motivo di ricorso relativo all’eccessività della pena è inammissibile se è generico e non si confronta specificamente con le argomentazioni fornite dai giudici di merito per giustificare la quantificazione della pena stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1876 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/04/1973
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28568/24 COPPOLA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo è meramente riproduttivo delle doglianze svolte con l’atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7);
Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, là dove il reato di lesioni è configurabile nella forma aggravata in ragione del nesso teleologico e quindi procedibile di ufficio;
Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo alla eccessività della pena in ragione del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza anziché di prevalenza, è generico e non si confronta con la puntuale argomentazione fornita da entrambi i giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024