Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16110 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16110 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: 04HEL1M) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che l’udienza è stata celebrata a trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, esclusa la recidiva contestata a NOME COGNOME, rideterminava la pena irrogatagli in anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa, per i delitti contestatigli, di furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, confermando così anche la misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato, cittadino albanese, dal territorio dello Stato a pena espiata.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione del prevenuto dal territorio dello Stato a pena espiata, perché non consentita, nel caso di specie, dall’art. 19, comma 1, legge n. 286/1998 dal momento che l’imputato conviveva in Sant’Agata Bolognese (ove si trovava agli arresti domiciliari per questa causa) con la propria compagna, la cittadina italiana NOME COGNOME.
Sul punto si era argomentato uno specifico motivo di appello che non aveva trovato adeguata risposta.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, con riguardo alla pena base, agli aumenti per la continuazione ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la riconosciuta giovane età dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’art. 61 n. 5 cod. pen. in ordine al delitto di cui al capo 1 del decreto di citazione dell’8 febbraio 2022.
Nel caso di specie, il tempo di notte non aveva alterato le difese approntate o approntabili sugli esercizi commerciali in cui erano custoditi i beni sottratti considerando che il furto si era consumato nel centro della città di Modena, sempre frequentato, come dimostrava anche il fatto che a dare l’allarme fosse stato un occasionale passante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni: perché è del tutto generico, non essendo stata offerta documentazione alcuna (in allegato al ricorso, risultando insufficiente, a tal proposito, la citazione di un mero passaggio della motivazione del Tribunale) che dimostri il legame fra l’imputato e la persona con cui si dice essere affettivamente legato (oltre alla mera convivenza derivante dagli arresti domiciliari) e perché il corrispondente motivo di appello si era fondato sul diverso legame con la propria famiglia di origine “con la quale – si era aggiunto – tutt’ora convive”.
Si è infatti affermato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2′ n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Non diversamente deve ritenersi per le questioni sollevate, come nel caso di specie in ordine alla applicata misura di sicurezza, su presupposti di fatto del tutto diversi da quelli indicati in appello sui quali, pertanto, la Corte d’appell non aveva avuto modo di motivare.
Pecca di evidente genericità anche il secondo motivo di ricorso, sulla dosimetria della pena, dovendosi altresì considerare che la graduazione della stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti, per la continuazione e per le attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
L’ultimo motivo, sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione al delitto di furto contestato con il decreto d citazione dell’8 febbraio 2022, è inammissibile perché anche tale questione non era stata proposta con l’atto di appello.
Peraltro, non appare manifestamente illogico ritenere che, rispetto alle ore diurne, nelle ore notturne, nel centro storico di una città di media grandezza come Modena, siano presenti molti meno passanti così da costituire un indubbio
vantaggio per chi intenda sottrarre i beni custoditi in un esercizio commerciale, che si viene pertanto a trovare, di notte, in una condizione di minorata difesa.
Avuto poi riguardo al fatto che si è precisato come la commissione del reato in tempo di notte sia idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano, come nell’odierno caso concreto, circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.