Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Erice il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’attribuzione della circostanza aggravante della rapina dell’essere stata la violenza o minaccia commessa da persona travisata, non è consentito, in quanto, come risulta dal riassunto dei motivi di appello (pag. 1 della sentenza impugnata), non contestato dal ricorrente, la questione dell’attribuzione della circostanza aggravante dell’essere stata la violenza o minaccia commessa da persona travisata non era stata dedotta in sede di appello, con la conseguenza che il motivo si appalesa del tutto nuovo, perché prospettato per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e, perciò, non consentito;
considerato che il secondo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle attribuite circostanze aggravanti, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle
predette circostanze attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion come è avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto l’insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare, la pag. 4), ciò che esclude in radice, evidentemente, che le stesse potessero essere ritenute prevalenti rispetto alla ritenute circostanze aggravanti;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, r. 4), cod. pen., non è consentito, in quanto, come risulta dal riassunto dei motivi di appello (pag. 1 della sentenza impugnata), non contestato dal ricorrente, la questione del riconoscimento della suddetta circostanza attenuante non era stata dedotta in sede di appello, con la conseguenza che il motivo si appalesa del tutto nuovo,perché prospettato per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e, perciò, non consentito;
considerato che il quinto motivo di ricorso, relativo alla determinazione della misura della pena, oltre a essere del tutto generico, è comunque manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 1 e 133 cod. pen. e, quando la pena sia inferiore alla media edittale (come nella specie, considerate la pena irrogata di sette anni di reclusione ed C 2.500,00 e la pena edittale per l’attribuito reato di rapina pluriaggravata), è sufficiente che giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» – come è legittimamente stato nella specie – essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.