Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Sono Validi
Il concetto di ricorso inammissibile rappresenta uno snodo cruciale nel diritto processuale penale. Significa che l’istanza presentata a un giudice superiore viene rigettata senza nemmeno un’analisi nel merito, a causa di vizi formali o sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancata specificazione dei motivi nell’atto di appello o la manifesta infondatezza delle richieste portino inevitabilmente a tale esito, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un individuo, confermata dalla Corte d’Appello, per il reato di contrabbando, previsto dall’art. 291 bis del d.P.R. 43/73. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione. In primo luogo, lamentava la mancata motivazione in merito al diniego della sospensione condizionale della pena. In secondo luogo, contestava l’omessa valutazione sulla possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative, come previsto dalla legge n. 689/1981.
Le Ragioni del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui gli era stato negato il beneficio della sospensione condizionale. Inoltre, riteneva che la sua pena detentiva potesse essere sostituita, ma che la Corte d’Appello avesse ignorato tale possibilità. Questi argomenti, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la concessione della sospensione condizionale della pena sulla base dei precedenti penali del ricorrente. La presenza di un curriculum criminale è, infatti, un elemento ostativo che il giudice di merito ha il dovere di valutare e che, in questo caso, giustificava pienamente il diniego del beneficio.
Riguardo al secondo punto, la Corte ha rilevato una carenza procedurale decisiva. La richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689/1981 non era mai stata formulata nell’atto di appello. In virtù del principio devolutivo, il giudice d’appello può pronunciarsi solo sulle questioni che gli vengono specificamente sottoposte dalle parti. Non essendo stata presentata alcuna richiesta in tal senso, la Corte d’Appello non aveva alcun obbligo di motivare sul punto, e quindi non può esserle addebitata alcuna omissione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri del diritto processuale penale. Il primo è la valutazione discrezionale del giudice di merito riguardo alla concessione di benefici come la sospensione condizionale. La legge affida al giudice il compito di valutare la personalità dell’imputato e la sua propensione a delinquere, e i precedenti penali sono un indicatore primario in questa analisi. Un diniego basato su tale elemento è, pertanto, ampiamente motivato.
Il secondo pilastro è il principio devolutivo dell’appello. L’appello non è un nuovo giudizio su tutta la materia, ma un riesame limitato ai punti della sentenza che sono stati specificamente contestati nell’atto di impugnazione. Se una parte omette di sollevare una certa questione (come la sostituzione della pena), preclude al giudice superiore la possibilità di esaminarla. Dichiarare un ricorso inammissibile in queste circostanze non è solo corretto, ma necessario per garantire l’ordine e la coerenza del processo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e completezza. Omettere una richiesta o presentare motivi manifestamente infondati non solo porta al rigetto del ricorso, ma comporta anche conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Ciò sottolinea come un ricorso temerario o mal formulato non sia una strategia vincente, ma un rischio concreto di aggravare la propria posizione processuale ed economica.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena è stata negata perché l’imputato aveva dei precedenti penali. La Corte ha ritenuto che tale circostanza fosse sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Perché la Corte non ha valutato la sostituzione della pena detentiva?
La Corte non ha esaminato la possibilità di sostituire la pena detentiva perché tale richiesta non era stata inclusa nei motivi presentati nell’atto di appello. Il giudice d’appello può decidere solo sulle questioni che gli vengono specificamente sottoposte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VOLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME che contesta l’omessa motivazione in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva ex art. 53 I. 689 /1981 è inammissibile.
Sotto il primo profilo la sentenza impugnata, che ha confermato la condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 291 bis d.P.R. 43/73, ha esclus riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali (cfr.513). Sotto altro profilo il ricorrente non aveva chiesto sostituzione della pena ai sensi dell’art. 53 I. n. 689/1981 nell’atto di appello, sic non può ravvisarsi alcun difetto di motivazione in relazione ad una richiesta non devoluta.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il Presidente