Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di tali regole possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Il caso in questione riguarda una condanna per ricettazione e i tentativi della difesa di contestarla in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Ricettazione
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. Non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali: la riqualificazione del reato e il riconoscimento di una circostanza attenuante.
In primo luogo, l’imputato sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati non come ricettazione, bensì come furto o appropriazione di cose smarrite. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità, in relazione al valore del bene e alla sua condotta.
La Questione del Ricorso Inammissibile
Il principale ostacolo incontrato dal ricorrente è stato di natura puramente procedurale. La Corte di Cassazione ha rilevato che la richiesta di riqualificare il reato non era mai stata presentata come specifico motivo di appello nel precedente grado di giudizio.
L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello. Questa regola serve a garantire la gradualità dei giudizi e a evitare che la Cassazione, giudice di legittimità e non di merito, si trovi a decidere per la prima volta su questioni che dovevano essere sottoposte all’esame della Corte d’Appello.
Di conseguenza, questa parte del ricorso è stata immediatamente dichiarata inammissibile, senza alcuna valutazione sulla fondatezza della tesi difensiva.
La Valutazione dell’Attenuante della Particolare Tenuità
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 2, c.p.), è stato respinto. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata.
I giudici di merito avevano infatti fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere tale attenuante. La loro decisione si basava su due elementi chiave:
1. Il valore del bene ricettato: ritenuto non così esiguo da giustificare l’attenuante.
2. La personalità dell’imputato: valutata negativamente ai fini della concessione del beneficio.
La Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici, rendendo così la censura del ricorrente infondata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali solidi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché viola il principio devolutivo dell’appello, secondo cui il giudice del gravame può pronunciarsi solo sui punti della decisione che sono stati oggetto di specifica critica. Introdurre un motivo nuovo in Cassazione costituisce una violazione non sanabile, che porta direttamente all’inammissibilità.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito che il suo ruolo è quello di controllare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Avendo riscontrato una motivazione coerente e priva di vizi evidenti, la Corte non ha potuto fare altro che respingere la censura.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma l’importanza di una strategia difensiva attenta e completa sin dai primi gradi di giudizio. Ogni argomento, eccezione o richiesta deve essere formalizzata nei motivi di appello, pena l’impossibilità di farla valere davanti alla Corte di Cassazione. Questo caso serve da monito: un errore procedurale può essere fatale quanto un’argomentazione debole nel merito. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo relativo alla riqualificazione del reato da ricettazione a furto o appropriazione di cose smarrite non era stato dedotto come specifico motivo nel precedente giudizio d’appello, come prescritto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
È possibile presentare per la prima volta un nuovo motivo di ricorso in Cassazione?
No, in base alla normativa processuale penale, non è consentito presentare in Cassazione motivi che non siano già stati specificamente enunciati nell’atto di appello. La violazione di questa regola comporta l’inammissibilità del motivo stesso.
Per quale ragione non è stata concessa l’attenuante della particolare tenuità?
L’attenuante non è stata concessa perché i giudici di merito, con motivazione ritenuta logica e corretta dalla Cassazione, hanno escluso la particolare tenuità del fatto basandosi sul valore del bene ricettato e sulla personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME NOME nato a SAN VALENTINO TORTO il 29/08/1956
avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fa termini di ricettazione, invocando la sussistenza di un furto o di un’appropriazione di c smarrite, non è consentito in sede di legittimità perché non risulta essere stato previame dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’esame dei due motivi di gravame, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in ogni caso i giudici di appello motivano anche in ordine alla version difensiva del ritrovamento di res derelicta, reputandola implausibile);
Considerato che il profilo di censura che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risult manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudi merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione corretti argomenti giuridici al fine di escludere la particolare tenuità della ricettazione, del valore del bene ricettato e della personalità del prevenuto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
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Il Consi4re estensore
Il Presidente