Ricorso Inammissibile e Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Riforma Orlando
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i reali confini per contestare una sentenza emessa a seguito di un accordo tra le parti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi paletti normativi, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo la portata limitata dell’impugnazione dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come è possibile appellare una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
I Fatti del Caso
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio con cui, tramite patteggiamento, gli era stata applicata una pena di quattro mesi di reclusione e 1000 euro di multa. Questa pena era stata calcolata in continuazione con una precedente condanna definitiva emessa dal Tribunale di Lodi, sempre per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti (hashish).
L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo sia all’affermazione della sua responsabilità penale sia alla qualificazione giuridica attribuita al fatto contestato.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le doglianze in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare che blocca l’analisi del merito del ricorso. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati non solo generici e privi di fondamento, ma soprattutto non rientranti nelle casistiche per le quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni alla base della pronuncia della Corte di Cassazione sono prevalentemente di natura procedurale e si basano sull’interpretazione restrittiva della normativa vigente.
L’impatto della Riforma Orlando
Il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma II bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), ha significativamente ristretto la possibilità di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici:
1. L’errata qualificazione giuridica del fatto;
2. L’applicazione di una pena illegale;
3. La presenza di vizi nel consenso espresso dalle parti.
I motivi sollevati dal ricorrente, incentrati su una presunta carenza di motivazione e sulla valutazione della responsabilità, esulavano completamente da questo perimetro. La Corte ha sottolineato che tali questioni sono implicitamente rinunciate nel momento in cui si sceglie la via del patteggiamento, che presuppone una volontaria rinuncia alla contestazione delle prove.
La Manifesta Infondatezza sulla Qualificazione Giuridica
Anche l’unico profilo astrattamente ammissibile, quello relativo alla qualificazione giuridica del reato, è stato ritenuto dalla Corte “ictu oculi manifestamente infondato”. I giudici hanno evidenziato che il reato contestato riguardava una transazione avente ad oggetto una partita di oltre 31 Kg di sostanza stupefacente, un quantitativo che rendeva palesemente corretta la qualificazione giuridica applicata dal giudice di merito.
Il giudice del patteggiamento, inoltre, aveva correttamente adempiuto al suo dovere di verificare l’assenza di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), ratificando un accordo valido tra le parti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la scelta del patteggiamento comporta una sostanziale accettazione del quadro accusatorio e limita drasticamente le possibilità di impugnazione. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative. In questo caso, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una sanzione di 4.000 euro alla cassa delle ammende. La lezione è chiara: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve essere fondato su motivi solidi e rientranti esclusivamente nelle strette maglie disegnate dal legislatore.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. A seguito della Riforma Orlando, l’articolo 448, comma II bis, del codice di procedura penale limita il ricorso a motivi specifici: l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata o vizi nel consenso prestato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi addotti (generica violazione di legge e vizio motivazionale) erano generici, infondati e non rientravano tra quelli tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Inoltre, la contestazione sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta manifestamente infondata data l’ingente quantità di stupefacente (oltre 31 Kg).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44469 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44469 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2019 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
p ato avviso alle GLYPH
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Busto Arsizio gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, in continuazione con fatti precedentemente giudicati con sentenza del Tribunale di Lodi definitiva in data 12/05/2018 in relazione a contestazione concernente la cessione in concorso di una partita di sostanza stupefacente del tipo NOME.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti e alla qualificazione giuridica del fatto-reato contestato.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la ill galità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Quanto alla contestazione relativa alla qualificazione giuridica la stessa risulta ictu oculi manifestamente infondata a fronte di una transazione avente ad oggetto una partita di oltre 31 Kg di stupefacente.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.10.2023