Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48228 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48228 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l’assenza di elementi favorevoli ma anche la particolare gravità della condotta e la allarmante capacità a delinquere dell’imputato gravato da più precedenti penali.
L’omessa considerazione delle conclusioni del Procuratore generale, oltre a non integrare alcuna forma di nullità, non ha nemmeno inciso sulla tenuta dell’impianto motivazionale che, come già chiarito, è completo e privo di vizi logici invero nemmeno prospettati con la necessaria specificità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.