Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANIA il 12/08/1981 COGNOME nato a CATANIA il 07/03/1945
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 7 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Enna il 16 maggio 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi responsabili di concorso in furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 17 luglio 2019, in conseguenza condannando ciascuno, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle riconosciute aggravanti, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle costituite parti civili forma generica, con assegnazione di provvisionale.
Il ricorso di COGNOME è affidata ad un unico, complessivo, motivo con il quale censura promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sia per la mancata esclusione di alcune aggravanti, sia per il mancato riconoscimento di un’invocata attenuante, sia in relazione al giudizio di mera equivalenza tra circostanze eterogenee, anziché di prevalenza delle attenuanti, sia comunque per la lamentata severità della pena.
3.La Difesa di COGNOME è articolata in due motivi con cui lamenta violazione di legge e, nel contempo, vizio di motivazione sia quanto all’an di affermazione di penale responsabilità della donna sia in ordine al quantum di trattamento sanzionatorio.
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull’an della penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti, sul trattamento sanzionatorio: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le censure peraltro risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il trattamento punitivo risulta, comunque, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.
5.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/2/2024.