Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti del Travisamento della Prova
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 44171/2024, offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando si contesta il vizio di travisamento della prova. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiari parametri sulla differenza tra una legittima critica alla valutazione delle prove e un appello basato su minime incongruenze. Questo caso diventa un punto di riferimento per comprendere quando un errore di valutazione è così grave da invalidare una sentenza.
I Fatti del Processo
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello di Genova. La Corte territoriale aveva escluso la procedibilità per la maggior parte degli episodi contestati, ma aveva confermato la responsabilità per un episodio specifico, riconoscendo tuttavia la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Nonostante l’esito favorevole, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando due principali vizi: il travisamento della prova e la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, con particolare riferimento alla richiesta di riesaminare un testimone.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che le censure proposte si risolvevano nell’enucleazione di “minime incongruenze” che non incidevano sulla completezza e linearità della sentenza impugnata. In altre parole, le critiche sollevate non avevano la forza di scardinare l’intero impianto logico-giuridico su cui si fondava la decisione della Corte d’Appello.
Il Vizio di Travisamento della Prova
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda la nozione di travisamento della prova. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: questo vizio è ravvisabile solo se l’errore commesso dal giudice di merito è così decisivo da “disarticolare l’intero ragionamento probatorio”. Non basta evidenziare un elemento frainteso o ignorato; è necessario dimostrare che quell’elemento, se correttamente interpretato, avrebbe reso illogica la motivazione della sentenza. La Corte sottolinea inoltre l’intangibilità della valutazione di merito, specialmente in presenza di una “doppia conforme”, dove due gradi di giudizio hanno raggiunto la stessa conclusione.
I Rigidi Criteri per la Rinnovazione dell’Istruzione
Un altro aspetto cruciale è la rinnovazione dell’istruzione in appello. Il ricorrente si doleva della mancata audizione di un testimone. La Corte, richiamando l’art. 603 del codice di procedura penale e la giurisprudenza consolidata, ha ricordato che la rinnovazione è un’eccezione, non la regola. Può essere disposta solo quando il giudice ritiene di “non poter decidere allo stato degli atti”. Tale impossibilità si verifica unicamente in due circostanze concomitanti:
1. I dati probatori già acquisiti sono incerti.
2. L’incombente richiesto (ad esempio, una nuova testimonianza) è “decisivo”, cioè capace di eliminare le incertezze o di inficiare oggettivamente ogni altra risultanza.
Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva ritenuto la ricostruzione fattuale sufficientemente solida, basata su elementi che andavano oltre la singola identificazione contestata, rendendo quindi superflua una nuova testimonianza.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la dichiarazione di inammissibilità evidenziando che il ricorso non presentava i caratteri di decisività e rilevanza richiesti. Le censure, analizzate nel dettaglio, si limitavano a sollevare dubbi su aspetti marginali del quadro probatorio, senza intaccare il nucleo centrale del ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Suprema Corte, aveva operato una corretta ricostruzione dei fatti, fondata su una valutazione adeguata di tutti gli elementi emersi, non limitandosi a un singolo atto di identificazione. Pertanto, mancavano i presupposti sia per ravvisare un travisamento della prova, sia per considerare necessaria una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Le conclusioni
L’ordinanza n. 44171/2024 rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. La decisione stabilisce che per ottenere un annullamento di una sentenza per vizi probatori, non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove, ma è indispensabile dimostrare un errore logico manifesto e decisivo. La pronuncia di un ricorso inammissibile in questi casi serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o fondate su elementi non essenziali, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario e confermando la stabilità delle decisioni conformi dei giudici di merito.
Quando un ricorso per travisamento della prova è considerato efficace dalla Cassazione?
Un ricorso per travisamento della prova è efficace solo se l’errore accertato è così grave da disarticolare l’intero ragionamento probatorio del giudice, rendendo la sua motivazione palesemente illogica. Non è sufficiente indicare minime incongruenze o elementi fraintesi.
In quali casi si può richiedere la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello?
La rinnovazione dell’istruzione in appello, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., può essere concessa solo quando il giudice non può decidere sulla base degli atti esistenti perché i dati probatori sono incerti e, al contempo, la nuova prova richiesta è decisiva, ovvero capace di eliminare le incertezze o di invalidare le altre risultanze.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 26/08/1981
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME con il quale si muovono doglianze a fronte della sentenza di appello che ha escluso la procedibilità per tutti gli episodi ad eccezione di quello in danno di Peirano per il quale è stata riconosciuta l’ipotesi di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.;
osservato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) complessivamente valutata;
considerato che, per ciò che concerne la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (con particolare riferimento all’escussione del sergente COGNOME), va rilevato che «alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237410; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577);
che, nel caso di specie, il giudice di appello ha effettuato una corretta ricostruzione fattuale mediante adeguata valutazione degli elementi probatori emersi che non si limitano alla identificazione effettuata dal piantone di turno presso la caserma;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.