Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del patteggiamento
L’ordinanza n. 33269/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando un orientamento ormai consolidato. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché basato su censure relative alla commisurazione della pena, motivi non più ammessi dopo la riforma legislativa del 2017. Questo caso evidenzia la differenza cruciale tra una pena ‘illegale’ e una pena ritenuta semplicemente ‘eccessiva’.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, ha proposto ricorso per Cassazione. Nel suo ricorso, l’imputato lamentava la violazione degli articoli 133 e 133-bis del codice penale. Sostanzialmente, contestava il modo in cui il giudice di merito aveva quantificato la pena, ritenendola sproporzionata e non adeguatamente motivata secondo i criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La Corte ha fondato la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’).
Secondo i giudici supremi, questa norma ha ristretto in modo significativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto rendere più stabili gli accordi sulla pena, limitando le possibilità di contestazione in Cassazione ai soli casi di vizi gravi e specifici, escludendo le censure relative alla valutazione discrezionale del giudice sulla congruità della pena concordata tra le parti.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è netta e si basa su un principio fondamentale: dopo la riforma del 2017, un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non contesta l’illegalità della pena. La Corte ha specificato che per ‘pena illegale’ si intende una sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato o una pena che eccede, per specie o quantità, i limiti massimi fissati dalla legge.
Le censure del ricorrente, invece, riguardavano la ‘commisurazione’ della pena, ovvero la valutazione discrezionale del giudice circa l’adeguatezza della sanzione nel caso concreto, basata sui parametri dell’articolo 133 c.p. Questi aspetti, così come il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti o la misura delle riduzioni di pena, non rientrano più tra i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di patteggiamento. L’istituto del patteggiamento si fonda su un accordo tra accusa e difesa, che il giudice si limita a ratificare dopo averne controllato la correttezza giuridica e la congruità. Consentire un’ampia possibilità di ricorso per motivi legati alla quantificazione della pena svuoterebbe di significato l’accordo stesso. La decisione chiarisce che l’unica via per contestare una sentenza di patteggiamento in Cassazione è dimostrare che la pena applicata è contraria alla legge, non semplicemente che avrebbe potuto essere più mite. Una distinzione fondamentale per chiunque si approcci a questo rito speciale.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena patteggiata perché ritenuta troppo alta?
No, dopo la riforma introdotta dalla Legge n. 103/2017, non è più possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per motivi che riguardano la commisurazione della pena (la sua presunta eccessività), il bilanciamento delle circostanze o la misura delle riduzioni applicate.
In quali casi si può presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per contestare l’illegalità della pena. Una pena è considerata illegale quando la sanzione applicata non è prevista dalla legge per quel reato o quando supera, per specie o quantità, i limiti massimi stabiliti dalla legge stessa.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro stabilita dal giudice in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘ d:12221.5eftt4e-4€ 74:2d23331211
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce il mancato rispetto degli artt. 133 e 133 bis cod. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell’art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c. Bonfiglio, Rv. 276509 – 01), così come sono ugualmente inammissibili le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024
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