Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di fondatezza dei motivi di impugnazione. Il caso riguardava una condanna per il delitto di ricettazione e la decisione della Suprema Corte mette in luce l’importanza di una rigorosa argomentazione giuridica per evitare una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di ricettazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’imputato basava la sua difesa su due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, mentre il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Analizziamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
La Prova del Reato e l’Errore sul Reato Presupposto
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inconducente. Il ricorrente aveva erroneamente fondato la sua argomentazione su un capo d’imputazione (capo B) che era già stato dichiarato estinto nel corso del giudizio. La Cassazione ha chiarito che la condanna era stata emessa per il solo delitto di ricettazione, il cui reato presupposto era un altro, ovvero quello previsto dall’articolo 473 del codice penale (contraffazione). L’errore nell’individuazione del reato presupposto ha reso la censura del tutto irrilevante e priva di fondamento.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Motivazione del Giudice
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui il giudice di merito, nel negare la concessione di tali attenuanti, non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. È infatti sufficiente che la sua decisione sia supportata da una motivazione congrua, che faccia riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, alla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato il loro diniego, rendendo la doglianza del ricorrente manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda sul principio della manifesta infondatezza dei motivi addotti. La Corte ha sottolineato come le argomentazioni del ricorrente fossero palesemente errate e non pertinenti. Sul primo punto, l’errore nell’identificazione del reato presupposto ha viziato alla radice l’intera linea difensiva. Sul secondo punto, la critica alla motivazione del diniego delle attenuanti si scontrava con un orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato, che riconosce un’ampia discrezionalità al giudice di merito purché la sua scelta sia logicamente argomentata. L’assenza di elementi validi a sostegno dell’impugnazione ha quindi condotto inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve basarsi su motivi specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. La presentazione di censure generiche, errate o in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze negative per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità, infatti, rende definitiva la condanna e obbliga il proponente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro. Pertanto, la decisione rappresenta un monito sull’importanza di un’attenta e scrupolosa preparazione dell’atto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati: il primo si basava su un errore nell’identificazione del reato presupposto e il secondo contestava una decisione (il diniego delle attenuanti generiche) che era stata adeguatamente motivata secondo la giurisprudenza consolidata.
Cosa ha chiarito la Corte sul diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ribadito che, per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non deve analizzare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, ma è sufficiente che fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi rilevanti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44949 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi reato, è inconducente e manifestamente infondato in quanto COGNOME ha riportato condanna per il solo delitto di ricettazione e il reato presupposto della ricettazione è il delitto di cui cod. pen. e non il reato di cui al capo B)dichiarato estinto nelle more del giudizio;
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimit secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.