Ricorso Inammissibile: Guida Senza Patente e Revoca della Misura Alternativa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico che sottolinea l’importanza della fiducia e dell’affidabilità nel contesto delle misure alternative alla detenzione. Quando un condannato viola ripetutamente le regole, anche al di fuori delle prescrizioni dirette della misura, può perdere il beneficio ottenuto. In questo contesto, un ricorso inammissibile diventa la conseguenza quasi inevitabile di una difesa che non affronta il nucleo centrale della questione: la totale inaffidabilità dimostrata dal condannato.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo ammesso a una misura alternativa alla detenzione carceraria. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva revocato tale misura a seguito di un comportamento specifico: il soggetto era stato sorpreso alla guida di un veicolo senza patente. Questo non era un episodio isolato, ma la quinta volta in soli tre anni. Contro la decisione di revoca, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che le sue motivazioni fossero state ignorate e che una sanzione meno afflittiva, come la semplice revoca dell’autorizzazione a uscire dal domicilio, sarebbe stata sufficiente.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati e privi di specificità. Il ricorrente, infatti, non ha contestato nel merito la circostanza cruciale evidenziata dal Tribunale di Sorveglianza: la recidiva nel comportamento illecito. La guida senza patente, ripetuta per ben cinque volte, è stata interpretata dai giudici non come una semplice infrazione, ma come un sintomo di una personalità totalmente inaffidabile e non rispettosa delle regole, presupposto fondamentale per poter beneficiare di una misura alternativa.
La ‘Totale Inaffidabilità’ come Criterio Decisivo
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘totale inaffidabilità’. La concessione di una misura alternativa si basa su un patto di fiducia tra lo Stato e il condannato. Quest’ultimo si impegna a seguire un percorso di risocializzazione, rispettando le prescrizioni imposte e, più in generale, le leggi. La violazione sistematica di una norma, come la guida senza patente, dimostra un’incapacità o una non volontà di conformarsi a questo patto. Secondo la Corte, questa reiterazione del comportamento illecito mina alla base la fiducia necessaria, rendendo la revoca della misura non solo legittima, ma doverosa. L’argomentazione del ricorrente, che minimizzava la violazione, è stata considerata irrilevante di fronte alla gravità del quadro complessivo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso era:
1. Manifestamente infondato: Le argomentazioni sulla presunta illogicità della motivazione del Tribunale di Sorveglianza non trovavano riscontro nel testo del provvedimento impugnato.
2. Privo di specificità: Il ricorrente non ha preso posizione sulla circostanza chiave, ovvero la quinta violazione in tre anni, che dimostrava la sua completa inaffidabilità.
3. Inconferente: La censura relativa a una presunta revoca con effetto ex tunc (retroattivo) è stata giudicata irrilevante, poiché né la motivazione né il dispositivo dell’ordinanza impugnata contenevano una simile affermazione.
La Corte ha inoltre implicitamente risposto alla tesi difensiva secondo cui sarebbe bastata una sanzione minore, chiarendo che la revoca era necessaria per sanzionare non il singolo episodio, ma l’inaffidabilità complessiva dimostrata.
Le Conclusioni
Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’esecuzione penale: le misure alternative non sono un diritto acquisito, ma un’opportunità basata sulla fiducia, che può essere revocata qualora il condannato, con il suo comportamento, dimostri di non meritarla.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non pertinente. In particolare, non affrontava il punto centrale della decisione impugnata, ovvero la totale inaffidabilità del ricorrente, dimostrata dal fatto di essere stato sorpreso a guidare senza patente per la quinta volta in tre anni.
La guida senza patente è una ragione sufficiente per revocare una misura alternativa?
In questo caso, non è stato il singolo episodio a determinare la revoca, ma la sua sistematica ripetizione. La Corte ha ritenuto che la quinta violazione in tre anni dimostrasse una ‘totale inaffidabilità’ del soggetto, incompatibile con la fiducia richiesta per la prosecuzione di una misura alternativa alla detenzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TODI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in parte perch rilevano una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugNOME, in parte perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, at che non prendono posizione sulla circostanza evidenziata in ordinanza che si tratta della quint volta in tre anni in cui il condanNOME è sorpreso alla guida di un veicolo senza patente, e che ne dimostrerebbe la totale inaffidabilità che è invece necessaria per essere ammesso ad una misura alternativa (argomento che contiene, quindi, anche la implicita risposta alla tesi de memoria presentata dal ricorrente davanti al Tribunale di sorveglianza, secondo cui, per sanzionare la violazione, sarebbe stata sufficiente anche una revoca dell’autorizzazione ad uscire dal domicilio), ed in parte perché inconferenti con il provvedimento impugNOME, che non riporta in alcuna parte della motivazione o del dispositivo l’affermazione che la misura viene revocat ex tunc;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.