Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45514 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 24/08/1988
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale e di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto POLIZZOTTO Alessandro colpevole della contravvenzione di cui all’art.116, commi 15 e 17, C.d.S. per aver circolato alla guida di un ciclomotore senza aver mai conseguito la patente di guida, avendo commesso il fatto con la recidiva nel biennio.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione, che ritiene mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in punto di prova della precedente condotta di guida senza patente nel biennio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, posto che era stata immotivatamente disattesa la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità
In particolare, entrambi i motivi sono carenti di specificità in quanto non si confrontano con la decisione impugnata e con la motivazione del Tribunale, posto che si tratta di doppio accertamento conforme, non sottopongono alla necessaria critica le argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello, premesso che il fatto storico della guida senza patente non era messo in discussione, così come verbalizzato nell’immediatezza dei fatti e acclarato dal Tribunale, ha in primo luogo confermato che il COGNOME era stato destinatario di analoga contestazione il 18 maggio 2017 e che il relativo verbale di contestazione amministrativa ( n. NUMERO_DOCUMENTO) non era stato oblato e neppure impugnato, come emergeva dalla documentazione in atti. Da ciò la sentenza impugnata ha pure tratto argomenti in ordine alla insussistenza dei presupposti per riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche. Sono pure stati considerati i precedenti penali, indici di una personalità negativa, ed anche per tale ragione la Corte territoriale ha escluso che potessero trovare applicazione le circostanze attenuanti generiche. La determinazione della pena, stimata anche in considerazione delle modalità di realizzazione dei fatti di reato, è stata contenuta in misura sensibilmente inferiore al medio, essendo stata irrogata la pena di mesi tre di arresto e di lire 3000,00 di ammenda.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a denunciare in modo del tutto generico ed aspecifico una affermata insufficienza della motivazione sia riguardo all’accertamento della condotta pregressa, integrante la recidiva, che riguardo alla determinazione della pena.
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Si tratta dunque di motivi che, in quanto privi della idoneità ad incidere sulla struttura della motivazione per di più a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024