Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SALEMI il 24/07/1993
avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Marsala del 16 settembre 2024, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116 cod. strada;
rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale, in relazione all’art. 88 cod. pen., è meramente avversativo, e privo di reale confronto con la motivazione offerta con la sentenza ricorsa (pp. 6 e 7); contrariamente, infatti, a quanto afferma il ricorrente, la sentenza impugnata ha condiviso la valutazione espressa dal perito, il quale ha escluso che la condizione del ricorrente fosse tale da “elidere integralmente la capacità di intendere e di volere” (p. 6 );
rilevato, quanto al secondo motivo, che il ricorrente non si confronta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812 – 01);
ritenuto, infine, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale: p. 7 sentenza ricorsa), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025