Guida senza patente: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i contorni del ricorso inammissibile, confermando la condanna per guida senza patente a un imputato. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi già discussi e rigettati nei gradi di giudizio precedenti.
Il caso: dalla condanna in Appello al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di guida senza patente, commesso nel settembre 2019. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto l’imputato responsabile. Successivamente, la Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la decisione e riducendo la sanzione, aveva confermato nel resto la sentenza di condanna. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione affidandosi a tre principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso e la valutazione della Suprema Corte
L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione per tre ragioni principali:
1. Mancato riconoscimento dello stato di necessità: La difesa sosteneva che l’imputato avesse agito in una situazione di necessità, anche solo putativa (cioè erroneamente percepita), che avrebbe dovuto giustificare la sua condotta.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto, che avrebbe escluso la punibilità.
3. Trattamento sanzionatorio: Si contestava la misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
La Suprema Corte ha esaminato i motivi e li ha giudicati manifestamente infondati, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La reiterazione dei motivi d’appello e il ricorso inammissibile
Il punto cruciale della decisione della Cassazione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno osservato che i motivi proposti non erano altro che una mera reiterazione di censure già sollevate nel giudizio d’appello. La Corte territoriale le aveva già esaminate e disattese con una motivazione ritenuta sufficiente, logica e non contraddittoria.
La solidità della motivazione della Corte territoriale
La pronuncia impugnata, secondo la Cassazione, era ben argomentata, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso si è ridotto a una sterile riproposizione di argomenti già vagliati, senza introdurre nuove e pertinenti critiche di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze impugnate. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto e di diritto già decise, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella sentenza d’appello, esso perde la sua funzione e diventa ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una risposta adeguata e congruente a tutte le obiezioni difensive, rendendo il successivo ricorso superfluo e privo dei requisiti di legge.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non essendo emerse ragioni di esonero, l’imputato è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso per la tutela dei diritti, ma deve essere utilizzato per sollevare questioni di legittimità concrete e non per tentare una terza valutazione del merito dei fatti.
Perché il ricorso per guida senza patente è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputato si è limitato a riproporre gli stessi motivi di censura già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi logico-giuridici specifici nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel merito le difese dell’imputato (stato di necessità e tenuità del fatto)?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito tali difese. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha stabilito che l’appello non possedeva i requisiti per essere giudicato, poiché si trattava di una mera ripetizione di argomenti già adeguatamente affrontati e motivatamente respinti dalla Corte territoriale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46540 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 23 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Messina 1’11 luglio 2022 ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di guida senza patente, fatto commesso il 13 settembre 2019, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: 1) quanto al mancato riconoscimento della invocata scriminante dello stato di necessità, anche sotto il profilo putativo; 2) quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.; 3) e in relazione al trattamento sanzionatorio in concreto applicato.
Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia impugnata è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, ed il ricorso si limita alla mer reiterazione di profili di censura già posti con l’appello e già disattesi dalla Cort territoriale con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.