Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma Condanna per Guida Senza Patente
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27331/2024, ha affrontato un caso di guida senza patente, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando la condanna inflitta nei gradi di merito. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sulla formulazione dei motivi di ricorso e sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delineando un quadro chiaro per situazioni analoghe.
I Fatti del Caso: Una Condanna Confermata
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 116 del Codice della Strada, per aver guidato un veicolo senza aver mai conseguito la patente. La violazione era aggravata dalla recidiva nel biennio. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Brindisi, era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Lecce. Contro quest’ultima decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
L’Appello in Cassazione e le Doglianze del Ricorrente
Il ricorrente basava le proprie doglianze principalmente sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. A suo avviso, la condotta non presentava un grado di offensività tale da giustificare una sanzione penale, e le ammissioni di colpevolezza avrebbero dovuto essere valutate positivamente.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la natura ripetitiva dei motivi e l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
La Reiterazione dei Motivi
I giudici di legittimità hanno osservato come i motivi proposti in Cassazione fossero una mera riproposizione delle stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte di Appello. Mancava, secondo la Corte, una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, elemento essenziale per un valido atto di impugnazione, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. Sez. U, n. 8825/2017).
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha inoltre condiviso e rafforzato la valutazione dei giudici di merito nel negare l’applicazione della particolare tenuità del fatto. Sono stati valorizzati elementi di sicura rilevanza che indicavano un concreto ‘bisogno di pena’.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha specificato che la decisione di non applicare l’art. 131 bis c.p. era ampiamente giustificata da una serie di circostanze oggettive e soggettive. In primo luogo, l’imputato non aveva mai conseguito la patente di guida, dimostrando un disprezzo persistente per le norme fondamentali della circolazione stradale. Inoltre, il veicolo condotto non era stato revisionato ed era privo di copertura assicurativa, aumentando il pericolo per la collettività. Infine, i precedenti penali dell’imputato in materia di stupefacenti sono stati considerati un indice di una personalità non incline al rispetto delle regole, rendendo inadeguata una valutazione di particolare tenuità del fatto. Le ammissioni dell’addebito sono state ritenute irrilevanti di fronte all’evidenza probatoria schiacciante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, sottolinea che un ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte, ma deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, chiarisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. La presenza di precedenti penali, anche per reati di diversa natura, e di altre violazioni contestuali (come la mancanza di assicurazione e revisione) può legittimamente fondare la decisione di non applicare il beneficio, evidenziando la necessità di una sanzione penale. A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e meramente reiterativi delle doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una necessaria analisi critica della decisione impugnata.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
L’applicazione è stata negata a causa di elementi che indicavano un ‘bisogno di pena’, quali: il fatto che l’imputato non avesse mai conseguito la patente, la guida di un mezzo non revisionato e privo di copertura assicurativa, e la presenza di precedenti penali in materia di stupefacenti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27331 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CISTERNINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 116 codice strada (in Fasano il 13/2/2020), con la recidiva nel biennio;
ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati, siccome reiterativi delle doglianze proposto con il gravame alle quali i giudici territoriali hanno dato congrua risposta, valorizzando, quanto all’istituto di cui all’art. 131 bis, cod. pen. elementi di sicura rilevanza per giustificare il ritenuto bisogno di pena (patente di guida mai conseguita, guida di mezzo non revisionato e privo di copertura), laddove le generiche sono state negate alla luce dei precedenti in materia di stupefacenti, valutate come irrilevanti le ammissioni dell’addebito, stante l’evidenza probatoria;
che, pertanto, i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
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