Ricorso inammissibile: quando la difesa generica non basta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un’impugnazione che si limita a contestare genericamente una sentenza rischia di essere dichiarata un ricorso inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina perfettamente questo principio, confermando la condanna per guida senza patente a un soggetto il cui ricorso è stato giudicato privo dei requisiti essenziali.
I Fatti del Caso e la Condanna Iniziale
Il caso riguarda un uomo riconosciuto colpevole dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello di Palermo per la contravvenzione prevista dall’articolo 116 del Codice della Strada. L’imputato era stato sorpreso a circolare alla guida di un veicolo privo di targa e senza aver mai conseguito la patente. A rendere più grave la sua posizione, il fatto era stato commesso con la recidiva nel biennio, indicando una precedente condanna per un reato simile.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, pur riducendo la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. I giudici di secondo grado avevano basato la loro decisione su elementi chiari: il fatto storico della guida senza patente non era mai stato messo in discussione e, inoltre, l’imputato era già stato destinatario di una contestazione analoga in passato, che non aveva mai pagato né impugnato. Questi elementi, uniti ai precedenti penali, avevano delineato una “personalità negativa” tale da escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
La difesa ha tentato la via del ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione che, a suo dire, sarebbe stata insufficiente a provare la colpevolezza. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto completamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nella sua natura generica e aspecifica. La difesa, infatti, non si è confrontata criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a una doglianza astratta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Non è sufficiente affermare che la motivazione è insufficiente; è necessario indicare specificamente dove e perché la motivazione sarebbe carente, confrontandosi con le ragioni esposte dai giudici di merito.
Nel caso specifico, la sentenza d’appello era ben motivata, avendo tratto la prova della colpevolezza non solo dal fatto storico, ma anche dai precedenti specifici dell’imputato, che dimostravano una persistente inclinazione a violare la legge. Di fronte a una motivazione così strutturata, a maggior ragione in presenza di una “doppia conforme” (due sentenze di merito con la stessa conclusione), il ricorso si è rivelato privo della capacità di incidere sulla decisione. Mancava, in sostanza, una vera e propria ragione di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo. Essa rappresenta la sostanza stessa del diritto di impugnazione, che deve consistere in una critica ragionata e non in una generica lamentela. Un ricorso fondato su motivi solo apparenti viene dichiarato inammissibile, con la conseguenza che l’imputato non solo vede la sua condanna diventare definitiva, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Per gli operatori del diritto, è un monito a costruire impugnazioni solide, capaci di dialogare criticamente con la sentenza che intendono contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e aspecifico. Non conteneva una critica argomentata della sentenza d’appello, ma si limitava a denunciare un’affermata insufficienza della motivazione senza confrontarsi con le ragioni esposte dai giudici.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la colpevolezza?
La Corte ha basato la conferma della colpevolezza sul fatto storico non contestato della guida senza patente, su una precedente violazione analoga commessa dall’imputato, sui suoi precedenti penali e sulla conseguente valutazione di una ‘personalità negativa’ che ha escluso le attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45513 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 13/12/1990
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale e riducendo la pena, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della contravvenzione di cui all’art.116, commi 15 e 17, C.d.S. per aver circolato alla guida di un veicolo privo di targa e senza aver conseguito la patente di guida, avendo commesso il fatto con la recidiva nel biennio.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando vizio di motivazione, che ritiene insufficiente al fine di provare la colpevolezza dell’imputato.
Il motivo è carente di specificità in quanto non si confronta con la decisione impugnata, non sottopone alla necessaria critica le argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello, premesso che il fatto storico della guida senza patente non era messo in discussione, così come verbalizzato nell’immediatezza dei fatti e acclarato dal Tribunale, ha in primo luogo confermato che il COGNOME era stato destinatario di analoga contestazione il 18 luglio 2018 ( mai pagata né impugnata dall’ interessato) che era stata iscritta a ruolo 1’11.12.2018. Da ciò la sentenza impugnata ha tratto la prova della colpevolezza dell’imputato e della non particolare tenuità del fatto. Inoltre, considerati i precedenti penali, indici di una personalità negativa, la Corte territoriale ha escluso che potessero trovare applicazione le circostanze attenuanti generiche.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a denunciare in modo del tutto generico ed aspecifico una affermata insufficienza della motivazione.
Si tratta dunque di motivo che, in quanto privo della idoneità ad incidere sulla struttura della motivazione per di più a fronte di una doppia conforme, non può essere considerato come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024