Ricorso Inammissibile: No alla Tenuità del Fatto per Guida Pericolosa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di resistenza a pubblico ufficiale e l’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando la condotta crea un concreto pericolo. Questo caso dimostra come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi che non contestano la corretta applicazione della legge, ma tentano di rimettere in discussione la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito.
I Fatti del Caso: Fuga da un Controllo e Manovre Azzardate
Il caso trae origine dalla condotta di un automobilista che, per sottrarsi a un controllo su strada, compiva una serie di manovre di guida azzardate. Tali azioni non solo costituivano una forma di resistenza all’operato delle forze dell’ordine, ma creavano anche una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica, in particolare per i pedoni presenti su strade intensamente frequentate.
A seguito di questi eventi, l’individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La Corte d’Appello, inoltre, subordinava il beneficio della pena sospesa alla pubblicazione della sentenza di condanna.
Il Ricorso in Cassazione: le Doglianze dell’Imputato
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di omessa motivazione da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, il ricorrente contestava:
1. La sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. La decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ritenendo la sua condotta non sufficientemente grave.
La Decisione della Suprema Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano critiche sulla violazione di legge, ma semplici “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato stava cercando di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse “completa e logicamente ineccepibile”.
Per quanto riguarda il reato di resistenza (art. 337 c.p.), la Corte d’Appello aveva correttamente individuato la sussistenza di tutti gli elementi del reato nella condotta di guida pericolosa finalizzata a sfuggire al controllo.
Sulla questione della particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha sottolineato come la Corte di merito avesse correttamente valorizzato la “situazione di pericolo che la condotta aveva determinato”. Le manovre azzardate su strade frequentate da pedoni sono state considerate una circostanza ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che richiede un’offesa di minima entità.
Infine, anche la decisione di condizionare la pena sospesa è stata ritenuta legittima, in quanto l’imputato aveva già fruito di altri benefici e la situazione di pericolo creata giustificava tale misura.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Corte Suprema interviene solo per correggere errori di diritto.
Inoltre, la decisione conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve tenere conto del concreto pericolo generato dalla condotta. Una fuga in auto che mette a rischio l’incolumità di terzi non può essere considerata un fatto “tenue”, anche se non provoca danni effettivi. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, a conferma della natura sanzionatoria di un ricorso presentato per motivi non consentiti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge. In questo caso, il ricorrente ha presentato “mere doglianze in punto di fatto”, cioè ha contestato la ricostruzione dei fatti, un’attività riservata ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione, che si occupa solo di questioni di legittimità (corretta applicazione della legge).
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata?
La Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato non potesse essere considerata di particolare tenuità. La ragione risiede nella situazione di concreto pericolo creata dalle sue manovre di guida azzardate, effettuate su strade intensamente frequentate da pedoni per sottrarsi a un controllo. Tale pericolosità è stata considerata ostativa all’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un’impugnazione è dichiarata inammissibile, la legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata liquidata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44461 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44461 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 04/11/1994
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del reato di cui all’art. 337 cod. pen. e sulla subordinazione del beneficio della pena sospesa alla pubblicazione della sentenza di condanna, avendo l’imputato fruito di altro beneficio e valorizzando la situazione di pericolo che la condotta aveva determinato, circostanza ritenuta ostativa anche all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (l’imputato per sottrarsi ad un controllo su strada compiva azzardate manovre di guida creando pericolo su strade intensamente frequentate da pedoni);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
La Consiglier COGNOME latrice
GLYPH
id nte