Ricorso Inammissibile Guida in Stato di Ebbrezza: l’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, specialmente quando si tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’analisi del caso chiarisce i limiti del ricorso inammissibile per guida in stato di ebbrezza e le conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso e la Condanna
Il caso nasce dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’applicazione delle relative aggravanti, e condannato a sei mesi di reclusione e 1.500 euro di ammenda. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su quattro distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
La difesa ha articolato il ricorso su diversi fronti, cercando di scardinare la sentenza di condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha giudicato tutti i motivi manifestamente infondati o palesemente versati in fatto, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile per guida in stato di ebbrezza.
L’Errore Materiale nel Capo d’Imputazione
Il primo motivo lamentava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Secondo la difesa, nel capo d’imputazione era indicato un tasso alcolemico errato, un mero refuso rispetto a quello effettivamente accertato. La Corte ha ritenuto questa censura infondata, sottolineando che tale errore non aveva in alcun modo compromesso il diritto di difesa. L’imputato avrebbe potuto facilmente chiedere una correzione, e l’errore non ha inciso sulla comprensione del fatto contestato.
Il Tentativo di Rivalutare le Prove
Il secondo e il quarto motivo di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché miravano a una diversa ricostruzione della vicenda. La difesa contestava gli elementi costitutivi del reato e la sussistenza dell’aggravante, proponendo una lettura delle prove diversa da quella dei giudici di merito. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il suo ruolo non è quello di rileggere gli elementi di fatto o adottare nuovi parametri di valutazione, ma solo di controllare la corretta applicazione della legge.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche su questo punto, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. La sentenza impugnata aveva escluso l’applicazione di tale istituto con una motivazione logica e coerente, basata sul disvalore oggettivo della condotta e sul grado della colpa, ritenuti non sufficientemente lievi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nella natura stessa dei motivi proposti. Anziché evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi logici della motivazione), la difesa ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo è un errore strategico comune che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
La Cassazione ha chiarito che i profili di censura erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con argomentazioni immuni da censure. Il tentativo di riproporre le stesse questioni, sperando in una diversa interpretazione dei fatti, è contrario alla funzione del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripesare le prove.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta nei gradi di merito diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione palesi e non su una semplice speranza di ribaltare l’esito del processo attraverso una nuova valutazione dei fatti. Una corretta impostazione dell’impugnazione è essenziale per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Un errore materiale nel capo d’imputazione, come un tasso alcolemico sbagliato, rende nulla la sentenza?
No, secondo la Corte di Cassazione un simile errore non invalida la sentenza se non ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa e se l’effettivo fatto contestato era comunque chiaro all’imputato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o di valutare diversamente i fatti del processo?
No, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
È stata negata perché i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione logica e coerente, che il disvalore oggettivo della condotta e il grado della colpa non fossero così lievi da giustificarne l’applicazione. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO IRPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenz del Tribunale di Benevento con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 186, co. 1, 2 e 2-bis d.lgs. del 30 aprile n. 285, 1992.
L’imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della predet sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) inosservanza di norme processuali c particolare riferimento agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen., violazione del princ necessaria correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen.; II) violaz di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui all cod. strada; III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al man riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. IV) Violazione di legg vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art co. 2-bis cod. strada.
I motivi di ricorso, manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili.
Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes giudice di merito: la corte d’appello, con argomentare immune da censure, ha ritenuto che la erronea indicazione del tasso alcolemico contenuta nella imputazione non abbia influito in alcu modo sulla individuazione del tasso alcolemico effettivamente accertato dal primo giudice e su corretto esercizio delle prerogative difensive. Una eventuale scelta di un rito altern avrebbe potuto ben essere preceduta dalla sollecitazione proveniente dalla difesa di correzion della inesatta indicazione nel capo d’imputazione del valore riferito al tasso alcolem riconducibile ad un refuso risultante per tabulas dagli atti processuali.
Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per essere palesemente versati fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ipotesi ricostruttiva della vicenda. Come è noto tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli el di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri valutativi delle emergenze probatorie, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal gi merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Quanto al terzo motivo di ricorso, la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condo accertata e del grado della colpa, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisi adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.