Ricorso Inammissibile per Guida in Stato di Ebbrezza: Quando i Motivi di Appello sono Tardivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di guida in stato di ebbrezza, stabilendo principi cruciali sui limiti del ricorso e sulla tempestività delle eccezioni difensive. La decisione chiarisce perché un ricorso inammissibile per guida in stato di ebbrezza può derivare dalla mancata proposizione di specifiche censure nel giudizio di appello, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello, realizzando una cosiddetta “doppia conforme” di condanna.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla sua responsabilità penale. Tra i motivi sollevati vi erano presunte irregolarità nel funzionamento dell’etilometro e incongruenze tra gli atti della polizia giudiziaria. Inoltre, si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Guida in Stato di Ebbrezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare, ritenendo che il ricorso non superasse i requisiti per essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni di carattere prevalentemente processuale, che costituiscono un importante monito per la strategia difensiva.
Motivi Nuovi e Limiti del Giudizio di Legittimità
Il punto centrale della decisione riguarda la novità di alcuni motivi di ricorso. La Corte ha evidenziato che le censure relative alla regolarità dell’etilometro e alle presunte incongruenze degli atti non erano mai state sollevate nei motivi d’appello. Secondo un principio consolidato, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione doglianze che non siano state sottoposte al vaglio del giudice di secondo grado. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare tutti gli aspetti della vicenda, ma un controllo sulla legittimità delle decisioni precedenti basato sui motivi già discussi.
Inoltre, le lamentele sulla ricostruzione dei fatti (come la presenza o meno di pioggia) sono state qualificate come motivi di merito, volti a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Tale attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
Un altro aspetto cruciale del ricorso inammissibile per guida in stato di ebbrezza riguardava la causa di non punibilità. Sebbene la questione non fosse stata sollevata in appello, la Corte ha riconosciuto che il giudice di secondo grado avrebbe potuto rilevarla d’ufficio. Tuttavia, la sentenza impugnata aveva ampiamente e logicamente spiegato perché tale causa di non punibilità non fosse applicabile nel caso di specie.
Le ragioni erano da ricercarsi in due elementi chiave:
1. Le modalità del fatto: L’imputato aveva tentato di sottrarsi alla propria responsabilità, non fermandosi immediatamente e accusando gli agenti di falso. Questo comportamento è stato ritenuto ostativo al riconoscimento della particolare tenuità.
2. La consistenza del tasso alcolemico: Un valore elevato è stato considerato un indicatore della gravità della condotta, incompatibile con la definizione di “particolare tenuità”.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, la strategia difensiva deve essere completa fin dal giudizio di appello: ogni potenziale vizio o contestazione deve essere sollevato in quella sede, pena l’impossibilità di farlo valere successivamente in Cassazione. In secondo luogo, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un’automatismo, ma richiede una valutazione complessiva della condotta, che include non solo il dato oggettivo (come il tasso alcolemico), ma anche il comportamento tenuto dall’imputato durante e dopo la commissione del reato. Per questi motivi, il tentativo di eludere un controllo o di ostacolare l’accertamento dei fatti può precludere l’accesso a questo beneficio.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, la Corte ha stabilito che i vizi, come la presunta irregolarità dell’etilometro, non dedotti nei motivi di appello non possono essere sollevati per la prima volta in sede di legittimità, in quanto il giudizio di Cassazione non può esaminare questioni nuove.
Perché è stata negata l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione di non applicare la causa di non punibilità a causa delle specifiche modalità del fatto, caratterizzato dal tentativo del ricorrente di sottrarsi alla responsabilità e di accusare falsamente gli agenti, oltre che dalla consistenza del tasso alcolemico riscontrato.
Cosa significa che un ricorso si sostanzia in motivi di merito non ammessi in Cassazione?
Significa che il ricorrente non contesta un errore di diritto, ma chiede alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove (ad esempio, l’attendibilità di un verbale). Questa attività è riservata ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei poteri della Cassazione, che si limita a un controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 28/03/1981
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pro dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2 CdS.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazi affermazione di responsabilità e alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
I vizi attinenti alla regolarità dell’etilometro non risultano mai dedotti in a rilevato nella sentenza impugnata (pag. 4, ” nessun rilievo è stato formulato dall’ap punto di corretto funzionamento dell’apparecchio”). Le lamentate incongruenze tra la r di servizio e il verbale delle operazioni di cui all’ad. 354 cod proc pen, parimenti, n oggetto dei motivi di appello; né comunque è prospettabile nella presente sede il lament di travisamento probatorio, vedendosi in caso di ” doppia conf (Sez. 3 – n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01). Le censure relative alla inattend verbale che attestava precipitazioni piovose sono state poi disattese dalla Corte terr motivazione priva di vizi logici e immune da censure.
Nel resto, il ricorso si sostanzia in motivi di merito, tendenti ad ottenere da cassazione una diversa – e per il ricorrente più favorevole – ricostruzione dei f tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, inves di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cas siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logic seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – d Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Quanto alla causa di non punibilità di cui all’ad. 131 bis cod pen, anche l questione non risulta proposta con i motivi di appello. E’ vero però che la stessa rilevata di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle al proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato processo, può farsi rientrare nella previsione di cui all’ad. 129 cod. (Sez. 6 – , n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280707 – 01). Tanto pr la sentenza impugnata chiarisce ampiamente, in modo non illogico, le ragioni per cui rilevabile, ai sensi dell’art. 129 cod proc pen, la causa di non punibilità, facendo ri modalità del fatto, caratterizzato dal tentativo del ricorrente di sottrarsi alla resp fermandosi immediatamente e accusando di falso gli operanti, nonchè alla consistenza de alcolemico.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle s procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indic dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento dell somrsia di euro tremila in favore della Cassa delle Am
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