Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40853 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40853 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett c), comma 2 bis e 2 sexies, d.Igs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Caltanissetta il 4.09.2019, alla pena di mesi 4 di arresto e euro 1000 di ammenda, oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
NOME, in orario notturno, si era posto alla guida dell’auto di proprietà della madre in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico accertato pari a 1,65 g/I alla prima prova e 1,49 g/I alla seconda prova) e aveva provocato un incidente stradale, impattando a velocità elevata su tre autovetture parcheggiate.
L’imputato ha proposto ricorso / a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sub specie del travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Il difensore rileva che la prova della penale responsabilità era stata fondata su dichiarazioni testimoniali contraddittorie fra di loro (la test COGNOME aveva riferito che l’auto danneggiante stava procedendo in INDIRIZZO in retromarcia, mentre secondo il teste COGNOME detta auto stava procedendo in controsenso) e, comunque, imprecise (il teste COGNOME non era stato neppure in grado di precisare con certezza se alla guida fosse stato un uomo o una donna).
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nella motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale aveva precisato che sussistevano le condizioni per la concessione del beneficio, mentre nel dispositivo la sospensione condizionale non era stata disposta e, a fronte della segnalata discrasia, la Corte di Appello aveva ritenuto di dover dare prevalenza al dispositivo, nonostante il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità affermi che la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma va contemperata tenendo conto degli elementi tratti dalla motivazione.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva di specie corrispondente, ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689. Il difensore
osserva che, dopo che con l’atto di appello era stata richiesta la sostituzione, la Corte di Appello non aveva fornito al riguardo alcuna motivazione.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In data 4 settembre 2023 la difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo, con cui si censura l’affermazione della responsabilità, in quanto fondata su prove testimoniali asseritamente contraddittorie, GLYPH è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Deve innanzitutto rilevarsi, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati d giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Si deve anche ribadire che il travisamento della prova consiste non già nell’errata interpretazione della stessa, ma nella palese difformità tra i risultat obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto – e dunque di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest’ultimo
non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l’appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutat nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, COGNOME, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, COGNOME, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, COGNOME, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, COGNOME, Rv 237588).
Nel caso di specie la Corte ha dato atto che l’imputato era stato visto da più testimoni impattare contro le auto parcheggiate ed era stato sottoposto al test alcolemico, da cui erano risultati i suindicati valori di alc8I nel sangue. A fronte di tale ricostruzione, il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo della censura già dedotta in appello, è volto a richiedere una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, in aperto contrasto con il perimetro della giurisdizione di legittimità che non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.
Insussistente, inoltre, è il vizio del travisamento della prova nel senso sopra indicato, avendo i testimoni riferito concordemente che l’auto dell’imputato aveva urtato in sequenza le auto parcheggiate: non sussiste, dunque, alcuna difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione RAGIONE_SOCIALE prove e quelli che i giudice di merito ne abbia tratto.
3.11 secondo motivo, con cui si censura la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. Come correttamente osservato dalla Corte, nel caso di difformità,, fra dispositivo e motivazione, la prevalenza deve essere accordata al primo ( Sez. 4 n. 48766 del 24/10/2019, rv. 277874). Dirimente, al fine di ritenere che il passaggio della motivazione della sentenza di primo grado, in cui si afferma la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per concedere il beneficio della sospensione, sia un mero refuso, è il fatto che COGNOME sia già gravato da plurime condanne (di cui tre con pena sospesa), sicché certamente nel caso di specie il beneficio richiesto non era concedibile.
4.11 terzo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sostitutive, deve ritenersi manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di osservare che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri
previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con l conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, COGNOME Pasquale, Rv. 256725). Nel percorso argomentativo adottato dalla Corte di Appello sono indicate le ragioni per le quali non poteva essere accolto il relativo motivo, attraverso il richiamo ai plurimi precedenti penali dell’imputato (“lunga serie di precedenti penali a carico dell’imputato esplicitati in ben sei pagine di casellario”: pag. 3 sentenza impugnata), sicché il vizio di motivazione dedotto deve ritenersi insussistente.
5.All’inaminissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende