Ricorso Inammissibile per Guida in Ebbrezza: la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza n. 17768 del 2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla corretta applicazione delle norme in materia di guida in stato di ebbrezza. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per guida sotto l’effetto di alcol, aggravata dall’aver causato un incidente stradale. La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione, confermando le decisioni dei giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I fatti del caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Bergamo per il reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada, con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per cassazione tramite il suo legale, sollevando diverse questioni procedurali e di merito. In particolare, la difesa contestava la regolarità dell’avviso di farsi assistere da un difensore, l’utilizzabilità delle fotografie dei luoghi e la prova stessa dell’aggravante dell’incidente.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, i motivi presentati sono stati giudicati generici e privi di una critica specifica alle argomentazioni della Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi in modo costruttivo con la motivazione della sentenza impugnata. Questo approccio, secondo la consolidata giurisprudenza, rende l’impugnazione inammissibile.
Analisi dei singoli motivi di ricorso
La Suprema Corte ha poi esaminato, seppur brevemente, i singoli punti sollevati dalla difesa, ritenendoli infondati:
* Avviso al difensore: La Corte ha verificato che il verbale, regolarmente sottoscritto dall’imputato, attestava che gli era stata data la possibilità di farsi assistere da un avvocato, facoltà alla quale egli aveva espressamente rinunciato. La procedura è stata quindi ritenuta pienamente conforme alla legge.
* Utilizzabilità delle fotografie: Le immagini dei luoghi dell’incidente sono state considerate pienamente utilizzabili come prova documentale, a prescindere dal momento esatto in cui sono state scattate rispetto alla contestazione del reato.
* Prova dell’aggravante: La prova dell’aver causato un incidente è stata logicamente desunta dai danni riportati dal veicolo, risultati compatibili con la dinamica ricostruita (l’impatto contro un muretto di recinzione). Di conseguenza, il diniego del beneficio della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, previsto dall’art. 186, comma 9-bis, è stato considerato una legittima e automatica conseguenza dell’accertamento di tale aggravante.
le motivazioni
La decisione si fonda sul principio, più volte ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione che si contesta. Non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni già respinte, ma è necessario evidenziare i vizi logici o giuridici della motivazione del giudice precedente. In assenza di tale analisi critica, il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile.
La Corte ha inoltre ribadito la validità delle procedure standard seguite dalle forze dell’ordine, come l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, e la natura documentale delle prove fotografiche. La motivazione sull’aggravante dell’incidente è stata ritenuta logica e sufficiente, basata su elementi oggettivi come i danni al veicolo e la loro coerenza con la dinamica dell’evento.
le conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di redigere ricorsi per cassazione che non siano mere ripetizioni delle difese svolte nei gradi di merito. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che l’impugnazione si concentri sui vizi specifici della sentenza impugnata, con argomentazioni pertinenti e critiche. Per gli automobilisti, la sentenza serve da monito: la guida in stato di ebbrezza, specialmente se causa di incidenti, comporta conseguenze penali severe, e le garanzie procedurali, se correttamente applicate, non possono essere invocate pretestuosamente per eludere le proprie responsabilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi non consentiti dalla legge, come la rivalutazione dei fatti, oppure quando manca di una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, limitandosi a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi precedenti.
La rinuncia all’assistenza di un difensore al momento del controllo è valida?
Sì, è valida se la persona è stata chiaramente informata della sua facoltà di farsi assistere da un difensore e vi rinuncia volontariamente. La prova di ciò, come in questo caso, può essere fornita dal verbale delle operazioni, sottoscritto dall’interessato.
Come viene provata l’aggravante di aver causato un incidente nella guida in stato di ebbrezza?
La prova può essere tratta da elementi oggettivi, come i danni riportati dal veicolo, se questi sono compatibili con la dinamica dell’incidente ricostruita (ad esempio, l’impatto con un ostacolo fisso come un muretto). Non è necessaria una prova complessa, ma un accertamento logico basato sui fatti disponibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GANDINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avvers sentenza della Corte d’appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la qu confermata quella del Tribunale di Bergamo di condanna per il reato di cui all’art lett. c), 2-bis e 2-sexies, CdS, con le generiche equivalenti alla prima (in Cazza sant’Andrea, il 28/4/2019);
considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica dette argomentazio base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivaz 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al r cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze ripropositive di quelle esam Corte territoriale e decise con argomentazioni del tutto scevre da vizi motiv coerenti con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità;
che, in particolare, quanto all’avviso ai sensi dell’art. 114, disp. att cod Corte ha ritenuto osservate le procedure, atteso che il verbale, sottoscritto da dava conto dell’avviso rivoltogli in ordine alla facoltà di farsi assistere da un quale egli aveva rinunciato (sul punto, sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 202 Asunis, RV. 280381-01; n. 3906 del 21/1/2020, Ba//ori, Rv. 278287-01); che l’utilizzabilità dell fotografie dei luoghi, a prescindere dalla ritenuta contestualità di tale attività rispetto alla contestazione del reato, è stata ricollegata, in ogni caso documentale dei fotogrammi; che la prova dell’aggravante di aver causato un in stradale era stata tratta dai danni al mezzo, compatibili con la ricostruita din quale l’auto condotta dall’imputato era andata ad impattare contro un muretto di r cosicché il rigetto del beneficio di cui all’art. 186, comma 9-bis deve rit conseguenza legale di tale accertamento, debitamente giustificato;
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagame spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 3 aprile 2024