Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo il secondo grado di giudizio. Esiste la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma a condizioni ben precise. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene respinto perché ritenuto un ricorso inammissibile, specialmente in un caso di guida in stato di ebbrezza. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del ricorso in Cassazione e l’importanza di presentare motivi di impugnazione specifici e fondati.
I Fatti del Caso: dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna emessa dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. All’imputato viene inflitta una pena e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per otto mesi. La sentenza viene confermata dalla Corte di Appello.
Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su quattro punti principali:
1. La presunta violazione del diritto di difesa per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato prima dell’alcoltest.
2. La mancanza assoluta di prove sulla sua responsabilità.
3. L’eccessiva durata della sospensione della patente.
4. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
Le Argomentazioni Giudiziarie e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha preso una decisione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate, ritenendo che il ricorso mancasse dei requisiti minimi per essere esaminato. Vediamo perché.
La questione del Diritto di Difesa
Uno dei pilastri del ricorso era la presunta violazione del diritto di difesa. L’imputato sosteneva di non essere stato avvisato della possibilità di chiamare un avvocato prima di sottoporsi agli accertamenti. La Corte ha smontato questa tesi, evidenziando come dai documenti processuali (in particolare, dal verbale sottoscritto dall’imputato stesso) emergesse chiaramente il contrario. All’uomo era stato dato regolare avviso, ma egli aveva espressamente dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.
La Genericità delle Censure
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura stessa del ricorso. I giudici supremi hanno osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione; deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza che si impugna, evidenziando precise violazioni di legge. In mancanza di ciò, il ricorso si rivela sterile e, di conseguenza, inammissibile.
le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte di Appello fosse già esauriente e ben motivata. Era stato chiarito che le operazioni di polizia giudiziaria si erano svolte regolarmente e che la responsabilità penale dell’imputato era stata provata. Anche la durata della sospensione della patente, prossima al minimo legale nonostante un tasso alcolemico elevato, era stata giustificata dalla presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici in materia di circolazione stradale. Questi precedenti dimostravano una tendenza sistematica a violare le norme a tutela della sicurezza collettiva, rendendo inappropriata l’applicazione di benefici come la non punibilità per tenuità del fatto. Il ricorso, non contestando specificamente queste argomentazioni, è stato giudicato un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta questa regola, limitandosi a ripetere argomenti già vagliati o a chiedere una nuova valutazione delle prove. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
È possibile fare ricorso in Cassazione semplicemente riproponendo gli stessi argomenti già respinti in appello?
No, il ricorso è dichiarato inammissibile se si limita a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
La mancata assistenza di un avvocato durante l’alcoltest rende sempre nullo l’accertamento?
No. Nel caso di specie, è stato provato che all’imputato era stato dato regolare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma egli aveva dichiarato di non volersene avvalere. Di conseguenza, l’accertamento è stato ritenuto pienamente regolare.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato, anche specifici, che dimostravano una condotta di guida sistematicamente violativa delle regole, incompatibile con il requisito del comportamento non abituale richiesto dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 15 maggio 2023 che ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 186 co.1, 2 lett. b), 2 sexies C.d.S., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per otto mesi.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine all’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell’espletamento degli accertamenti sanitari, la mancanza assoluta di prova sulla responsabilità, la ‘abnormità del provvedimento di sospensione della patente di guida e l’illegittimità del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta responsabilità penale ( intervento del nucleo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), della regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall’imputato come riportato dal Tribunale), emerge che l’uomo aveva ricevuto regolarmente l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà. La Corte territoriale ha poi motivato in punto di adeguata durata del provvedimento di sospensione della patente (prossima al minimo di sei mesi, nonostante il notevole tasso di alcol riscontrato) e la presenza di svariate ragioni (numerosi precedenti penali anche specifici dimostrativi della scelta di tenere una condotta di guida sistematicamente violativa delle regole imposte a tutela della sicurezza collettiva).
Il ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.