Ricorso Inammissibile per Guida in Stato di Ebbrezza: L’Analisi della Cassazione
La guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle violazioni più gravi del Codice della Strada, con conseguenze penali significative. Tuttavia, non basta essere condannati per poter contestare efficacemente la decisione in Cassazione. Come dimostra una recente ordinanza, un ricorso inammissibile perché generico e non argomentato non solo non porta ad alcun risultato, ma aggrava la posizione del condannato. Analizziamo la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. La pena inflitta era severa: otto mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda. La gravità della sanzione era giustificata da una serie di elementi aggravanti:
* Un tasso alcolemico elevatissimo, superiore a 3 g/l.
* Numerosi precedenti penali per lo stesso tipo di reato.
* La circostanza che l’individuo si trovasse alla guida nonostante la sua patente fosse già stata revocata.
Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione sia riguardo all’accertamento della sua responsabilità, sia riguardo alla misura della pena applicata.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e precise. I giudici hanno ritenuto che i motivi di appello fossero manifestamente infondati, generici e, soprattutto, privi di un reale confronto con la decisione impugnata.
In primo luogo, il ricorso non presentava una critica specifica e argomentata delle ragioni che avevano portato i giudici di merito a confermare la condanna. La Suprema Corte ha ricordato che non è sufficiente lamentare un vizio; è necessario analizzare la sentenza e smontarne il ragionamento logico-giuridico, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Il ragionamento della Corte di Appello è stato invece giudicato coerente e logico. La responsabilità era stata provata dagli esiti del test alcolimetrico, ritenuti attendibili, e l’imputato non aveva fornito alcuna prova di un eventuale malfunzionamento dell’apparecchiatura. Anche la severità della pena è stata ritenuta ampiamente giustificata. I giudici di merito avevano correttamente motivato la scelta di discostarsi sensibilmente dalla media edittale, valorizzando la gravità della condotta (tasso alcolemico altissimo), la recidiva specifica e la totale noncuranza delle precedenti sanzioni, come dimostrato dalla guida con patente revocata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Appello Infondato
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna a otto mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda, l’automobilista è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, dato il carattere palesemente dilatorio e infondato del ricorso, la Corte ha disposto il versamento di un’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo serio e fondato. Un ricorso presentato con argomentazioni generiche e pretestuose non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a ulteriori sanzioni economiche, confermando che l’accesso alla giustizia non può trasformarsi in uno strumento per ritardare l’esecuzione di una condanna legittima.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, generico e privo di un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In sostanza, non ha sollevato questioni di legittimità valide per un esame nel merito da parte della Corte di Cassazione.
Quali fattori hanno giustificato una pena superiore alla media per la guida in stato di ebbrezza?
La pena è stata determinata tenendo conto della particolare gravità del fatto, evidenziata dal tasso alcolemico molto elevato (superiore a 3 g/l), dai numerosi precedenti specifici del conducente e dalla circostanza che guidasse nonostante la revoca della patente.
Oltre alla conferma della pena, quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito del ricorso inammissibile?
A causa della palese inammissibilità e del carattere dilatorio del ricorso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33550 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPIGLIA MARITTIMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato l decisione del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. e lo condanNOME alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000 di ammenda.
Il ricorrente deduce vizio dì motivazione in relazione all’affermazione responsabilità nei suoi confronti e in relazione alla misura del trattam sanzioNOMErio. Il ricorrente ha altresì depositato conclusioni scritte riportan ricorso.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestament infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugn non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi cen degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si s pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità avendo dato atto degli esit test alcolimetrico, del tutto coerenti tra di loro e dell’assenza di allegaz eventuali malfunzionamenti dell’apparecchiatura utilizzata per l’esame alcolimetric La Corte ha poi giustificato, con motivazione incensurabile in questa sede, le ragi per cui ha inteso discostarsi sensibilmente dalla media edittale nella determinazi del trattamento sanzioNOMErio, tenuto conto della rilevanza dello scostamento dal soglia di riferimento (oltre 3 g/l), e dei numerosi precedenti della stessa spe capo al ricorrente, nonché della circostanza della guida nonostante la revoca de patente dì guida.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilator del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giust stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 209E2
Il Consigliere estensore
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