Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Guida in Stato di Ebbrezza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’argomentazione legale precisa e puntuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione non adeguatamente strutturata porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso, relativo a una condanna per guida in stato di ebbrezza, evidenzia l’importanza di non limitarsi a ripetere le proprie tesi, ma di confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Guida in Stato di Ebbrezza
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
I motivi principali del ricorso si basavano su due argomenti centrali:
1. L’inutilizzabilità dei test alcolemici: la difesa sosteneva che gli esami del sangue, utilizzati per accertare lo stato di ebbrezza, non fossero validi a causa della mancanza di un consenso informato da parte dell’imputato.
2. La carenza di prova: si contestava la mancanza di prove sufficienti, al di là di ogni ragionevole dubbio, per dimostrare che l’imputato fosse effettivamente alla guida in condizioni di alterazione alcolica.
In sostanza, l’imputato chiedeva l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (consenso informato, prova della guida, etc.), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale.
Secondo i giudici, i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’, ‘privi di specificità’ e ‘del tutto assertivi’. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza d’appello erano troppo generiche e si limitavano a riproporre le tesi difensive senza un’analisi critica e puntuale delle argomentazioni logico-giuridiche su cui si fondava la decisione impugnata.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Deve Essere Specifico?
La Corte ha spiegato che, per essere ammissibile, un ricorso per Cassazione non può limitarsi a enunciare un dissenso. È necessario ‘scandire’ i motivi con una ‘necessaria critica analisi’ della sentenza che si attacca. Nel caso di specie, il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello.
Quest’ultima, infatti, aveva già esaminato e risolto le questioni ora riproposte, fornendo una motivazione ritenuta dalla Cassazione ‘logica, congrua e corretta in punto di diritto’. La Corte d’Appello aveva argomentato in modo convincente su:
* Il consenso prestato dall’imputato al prelievo ematico.
* La sussistenza di un incidente stradale, elemento che costituisce un’aggravante del reato.
* Il fatto che fosse proprio l’imputato il conducente del veicolo.
Poiché il ricorso non ha saputo smontare o mettere in crisi questa costruzione logico-giuridica, ma si è limitato a riaffermare una versione alternativa, è stato considerato inadeguato per un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due conseguenze dirette e onerose per l’imputato, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna a una sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa seconda condanna scatta quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In altre parole, si presume che chi propone un ricorso palesemente infondato lo faccia con colpa. La lezione è chiara: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio che richiede rigore e specificità, non la semplice ripetizione di argomenti già vagliati e respinti con motivazioni solide nei gradi di giudizio precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi. L’appellante non ha svolto una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le proprie tesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (tremila euro) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha riesaminato le prove sul presunto stato di ebbrezza?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La sua decisione si è fermata al vaglio preliminare di ammissibilità, concludendo che il ricorso non possedeva i requisiti di legge per essere esaminato, poiché i motivi non criticavano in modo specifico e pertinente la logica della decisione della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità, in ragione della inutilizzabilità dei riscontri tera peutici concernenti lo stato di ebbrezza, per assenza di un consenso informato e della prova della guida in stato di ebbrezza oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento al reato di cui all’art.186 comma 2, 2 bis e 2 sexies C.d.S.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Bologna, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, ove argomenta in ordine al consenso prestato dal ricorrente al prelievo, alla ricorrenza di un incidente stradale nella prospettiva di quanto indicato dall’art.186 comma 2 bis C.d.S. e al fatto che il COGNOME fosse il conducente del mezzo.
I giudici del gravame hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, con motivazione logica e non contraddittoria.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.