Ricorso Inammissibile per Guida in Stato di Ebbrezza: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine alla vicenda giudiziaria di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver provocato un incidente. L’analisi di questa decisione offre spunti importanti sui limiti del ricorso in Cassazione e sulla differenza tra questioni di fatto e questioni di diritto. Affrontare un ricorso inammissibile per guida in stato di ebbrezza significa scontrarsi con i rigidi paletti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale locale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trento per il reato di guida in stato di ebbrezza. La sua situazione era aggravata dal fatto di aver causato un incidente stradale mentre era alla guida, un evento accaduto a Trento nel febbraio 2019.
Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo appello si basava su un unico motivo: la violazione dell’art. 186, comma 2-bis, del Codice della Strada, unita a censure di manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni dell’automobilista, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità stessa del ricorso.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile per Guida in Stato di Ebbrezza
Le motivazioni della Corte sono state chiare e nette. I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dall’imputato non erano ammissibili in sede di legittimità. Il ricorso alla Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che le critiche del ricorrente erano:
1. Doglianze in punto di fatto: L’automobilista stava essenzialmente chiedendo alla Cassazione di rivalutare i fatti e le prove, un’operazione preclusa in questa sede.
2. Mera riproduzione di censure già esaminate: Le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha articolato un confronto specifico e critico con la motivazione della sentenza di secondo grado, limitandosi a riproporre le stesse lamentele.
In sostanza, mancava un vero e proprio dialogo critico con la decisione impugnata, che è un requisito fondamentale per l’ammissibilità di un ricorso in Cassazione. La Corte territoriale aveva già fornito una risposta logica e giuridicamente fondata a quelle censure, e il ricorso non ha saputo scalfire la solidità di quella motivazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per riesaminare il merito della vicenda. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare censure che attengano a violazioni di legge o a vizi logici evidenti e decisivi della motivazione, non può limitarsi a riproporre questioni di fatto già decise nei gradi precedenti. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso in modo tecnicamente corretto, pena la sua immediata declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano considerate doglianze in punto di fatto e una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza un confronto specifico con le motivazioni della sentenza impugnata. Tali critiche non sono consentite in sede di legittimità.
Cosa significa che le critiche erano ‘in punto di fatto’?
Significa che le critiche non riguardavano errori nell’applicazione della legge (questioni di diritto), ma la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROVERETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in Trento, il 23/02/2019).
Ritenuto che le censure proposte con un unico motivo (violazione di legge in relazione al comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, nonché manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e delle risultanze processuali) non sono consentite in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituite da doglianze in punto di fatto, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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