Ricorso Inammissibile per Guida in Ebbrezza: Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi criteri di ammissibilità per i ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di guida in stato di ebbrezza. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di impugnazione specifici e dettagliati, anziché contestazioni generiche, per evitare non solo la conferma della condanna ma anche sanzioni pecuniarie aggiuntive. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista, confermata sia dal Tribunale di primo grado sia dalla Corte d’Appello di Bologna, per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un’unica doglianza: un presunto vizio di motivazione relativo alla regolarità dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione del tasso alcolemico.
I Limiti di un Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’argomento centrale del ricorrente si basava su una contestazione generica dell’affidabilità dell’etilometro. Tuttavia, come evidenziato dalla Corte, questo tipo di motivo non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità. La difesa non ha, infatti, instaurato un confronto critico con la sentenza impugnata, né ha fornito un’analisi specifica degli argomenti che avevano portato i giudici d’appello a confermare la responsabilità penale. Il ricorso si è limitato a una critica astratta e fattuale, inadeguata per il giudizio di cassazione, il cui scopo non è rivedere i fatti, ma controllare la corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati per diverse ragioni. In primo luogo, sono stati definiti “generici” e “privi di confronto con la decisione impugnata”. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2016), la Corte ha ricordato che il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e respinte nei gradi di merito. È necessaria, invece, una “critica necessaria” alle argomentazioni della sentenza d’appello, evidenziando specifiche illogicità o violazioni di legge. Nel caso di specie, il ragionamento del giudice distrettuale è stato giudicato “coerente con le risultanze processuali” e non manifestamente illogico, sottraendosi così a ogni possibile censura in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche di un Appello Frivolo
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, la Suprema Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata sulla base del “palese carattere dilatorio” e della “palese inammissibilità del ricorso”. La decisione funge da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi e specifici motivi di diritto. Un’impugnazione presentata con argomenti generici e pretestuosi non solo è destinata al fallimento, ma espone anche a ulteriori e onerose conseguenze economiche.
Perché il ricorso per guida in stato di ebbrezza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e privi di una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a contestare in fatto la regolarità dell’etilometro.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
È sufficiente contestare genericamente il funzionamento di un etilometro per annullare una condanna?
No, secondo la decisione della Corte, non è sufficiente. È necessario che il ricorso si confronti in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziando vizi logici o giuridici precisi, e non può limitarsi a una generica contestazione fattuale già valutata nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato decisione del Tribunale di Ravenna con la quale COGNOME NOME era stato condannato al pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett.b) C.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazion responsabilità GLYPH dell’imputato GLYPH contestando GLYPH il GLYPH particolare GLYPH la GLYPH regolarità dell’apparecchiatura di rilevazione della condizione di ebbrezza alcolica
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impu non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento de decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi c degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente c risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma i favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilat del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a gius stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore res ente