Ricorso inammissibile: le conseguenze della genericità dei motivi
La recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione settima penale, offre un importante spunto di riflessione sulla corretta formulazione delle impugnazioni. Il caso riguarda un soggetto condannato per i reati di truffa e spendita di monete falsificate, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della vaghezza delle contestazioni sollevate.
Il concetto di ricorso inammissibile non è solo una questione formale, ma rappresenta un pilastro della procedura penale volto a garantire che la Suprema Corte intervenga solo su questioni di diritto concrete e ben argomentate.
Il caso: truffa e monete contraffatte
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per violazione degli articoli 640 e 455 del codice penale. Questi articoli puniscono, rispettivamente, chi ottiene profitti illeciti tramite raggiri e chi mette in circolazione denaro falso.
L’imputato ha tentato di ribaltare la sentenza di secondo grado presentando un unico motivo di ricorso. Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace poiché non ha saputo scardinare le fondamenta logiche della decisione precedente.
La genericità dei motivi di ricorso
Secondo i giudici di legittimità, le doglianze presentate erano marcatamente generiche. In diritto, la genericità si verifica quando il ricorrente si limita a enunciazioni astratte senza indicare specificamente quali passaggi della sentenza impugnata siano errati o carenti sotto il profilo logico-giuridico.
Un ricorso inammissibile per genericità non permette alla Corte di entrare nel merito della questione, poiché manca il cosiddetto confronto critico con il provvedimento del giudice di merito. Questo requisito è essenziale per l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione davanti alla Cassazione.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta solida e coerente, mentre il ricorso si è limitato a contestazioni di stile, prive di un reale aggancio ai fatti processuali.
Inoltre, la legge prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente debba subire non solo il rigetto dell’istanza, ma anche una sanzione economica. La Corte ha infatti applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, condannando l’interessato al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre genericamente le stesse difese già respinte. È necessario un lavoro di analisi puntuale e tecnica per individuare vizi di legittimità specifici.
La dichiarazione di un ricorso inammissibile comporta gravi oneri finanziari per il ricorrente, oltre alla definitività della condanna penale. Risulta quindi essenziale che la difesa tecnica sia strutturata in modo da rispondere ai rigorosi criteri di specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico e puntuale i passaggi logici e giuridici della sentenza che si vuole impugnare, limitandosi a lamentele astratte.
Quali sono i rischi economici di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa prevede il reato di spendita di monete falsificate?
L’articolo 455 del codice penale punisce chi mette in circolazione monete contraffatte avendole ricevute in buona fede o senza aver partecipato alla loro falsificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1036 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1036 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OULED TANGI( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 27982/2022
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che- per quanto ancora qui di interesse – ha confermato responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 640 e 455 cod.pen..
Considerato che le doglianze di cui al primo ed unico motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 6 455 cod.pen., sono marcatamente generiche, in quanto affidate a enunciati privi del necessario confronto con la sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
GLYPH Il Presidente