Ricorso inammissibile: quando gli indizi bastano per la condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4299/2026, ha affrontato un caso di furto di autovettura, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione evidenzia come una difesa basata su mere ipotesi, senza contestare specificamente gli elementi probatori, conduca a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere la strategia processuale e l’importanza di un’impugnazione ben strutturata.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il furto di un’autovettura, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Bari. Le indagini della polizia giudiziaria avevano permesso di risalire all’imputato attraverso un elemento chiave: egli risultava l’intestatario del veicolo dal quale era sceso l’autore materiale del furto, ripreso da telecamere di videosorveglianza. La condanna si fondava quindi su questo collegamento diretto tra l’imputato e il mezzo utilizzato per commettere il reato.
I motivi del ricorso: una difesa ipotetica
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione sulla responsabilità dell’imputato. La tesi difensiva sosteneva che la semplice intestazione del veicolo fosse un elemento insufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza. La difesa si limitava a prospettare una mera possibilità, ovvero che “la vettura ben potette essere utilizzata da terzi”, senza però fornire alcun elemento concreto a supporto di tale ipotesi.
La decisione della Corte: i profili di un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, individuando diversi profili di criticità che ne inficiavano la validità. La decisione si basa su una rigorosa applicazione dei principi procedurali che governano l’impugnazione.
1. Aspecificità e genericità dell’appello
In primo luogo, la Corte ha rilevato come l’inammissibilità del ricorso per Cassazione derivasse, a cascata, dall’aspecificità dell’originario atto di appello. Quest’ultimo, infatti, si era limitato a contestare genericamente la sufficienza della mera intestazione del veicolo, senza allegare alcun elemento concreto sull’uso del mezzo da parte di terzi e facendo riferimento a fatti (una rapina) non pertinenti al processo in corso.
2. Argomentazione perplessa e ipotetica
In secondo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato “perplesso” poiché fondato su una prospettazione puramente ipotetica. Affermare che un veicolo “potrebbe essere stato usato da altri” non costituisce una critica specifica e concreta alla motivazione della sentenza impugnata, ma si risolve in una mera congettura, inidonea a scalfire la logicità del ragionamento dei giudici di merito.
3. Mancato confronto con la motivazione della sentenza
Il terzo e più importante profilo di inammissibilità riguarda il mancato confronto con le ragioni della decisione. La condanna non si basava unicamente sull’intestazione del veicolo, ma su una pluralità di elementi logicamente connessi tra loro:
* L’autovettura da cui è sceso il ladro era intestata all’imputato.
* Non risultava che il veicolo fosse in uso a terzi.
* La difesa non aveva allegato alcuna circostanza concreta capace di contraddire tale quadro indiziario.
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che, di fronte a un quadro probatorio basato su indizi gravi, precisi e concordanti, la difesa ha l’onere di contrapporre elementi specifici e non semplici possibilità astratte.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nella necessità di garantire il corretto funzionamento del sistema delle impugnazioni. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico, ovvero deve indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica. Non è sufficiente presentare argomentazioni generiche o ipotetiche. La sentenza ribadisce che il processo penale si basa sulla valutazione di prove e indizi concreti. La mera intestazione di un bene, se isolata, può essere insufficiente, ma acquista un forte valore probatorio se inserita in un contesto più ampio e non contraddetta da elementi di segno opposto. La difesa, pertanto, non può limitarsi a delineare scenari alternativi astratti, ma deve fornire elementi concreti che possano minare la coerenza del quadro accusatorio.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza in esame offre una lezione fondamentale sulla tecnica di redazione delle impugnazioni penali. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione non sia generico, ma che si confronti punto per punto con la motivazione della sentenza contestata, offrendo argomentazioni specifiche e supportate da elementi concreti. La proposizione di mere ipotesi o possibilità alternative, senza alcun riscontro fattuale, si rivela una strategia processuale inefficace e destinata al fallimento, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di addossare all’imputato le spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre ragioni principali: 1) rifletteva la genericità dell’appello originario; 2) era basato su una mera ipotesi (l’uso dell’auto da parte di terzi) senza prove concrete; 3) non si confrontava specificamente con le ragioni della condanna, che si fondavano su più indizi collegati tra loro.
La sola intestazione di un’auto usata per un reato è sufficiente per una condanna?
Secondo la sentenza, la sola intestazione potrebbe non essere sufficiente, ma diventa un indizio grave e decisivo quando è collegato ad altri elementi, come le riprese di videosorveglianza, e quando la difesa non fornisce alcuna prova concreta che il veicolo fosse utilizzato da altre persone.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza di condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4299 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4299 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di NOME COGNOME in ordine al furto di un’autovettura.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Si sostiene che la polizia giudiziaria sarebbe risalita a NOME quale intestatario della vettura, da cui era sceso l’autore del furto; e che questo sarebbe l’unico elemento a carico dell’imputato, di per sé insufficiente a fondare
un’affermazione di colpevolezza in quanto: ” la vettura ben potette essere utilizzata da terzi “.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
4. Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.
Anzitutto su di esso si riverbera, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità per aspecificità dell’appello.
Invero, in punto di responsabilità, l’appello si affidava a poche righe in cui, prima, si sosteneva genericamente che la mera intestazione della vettura non era sufficiente ai fini della riconducibilità del fatto all’imputato (senza allegare alcun elemento concreto quantomeno sull’utilizzo della vettura anche da parte di terzi), poi si faceva riferimento a fatti non pertinenti all’oggetto del presente processo (una rapina con istanza di riqualificazione del fatto in furto e resistenza).
In secondo luogo il motivo viene esposto in maniera perplessa, poiché si compendia nella prospettazione, in via ipotetica, di una mera possibilità.
In terzo luogo non si confronta con le ragioni della decisione che fanno leva su più elementi posti in raccordo tra loro: l’autovettura da cui è sceso l’autore del furto (ripreso dalle telecamere di videosorveglianza) è intestata all’imputato; non risulta in uso a terzi; non sono emersi, né sono stati allegati dalla difesa circostanze suscettibili di contraddire tale conclusione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che, si stima equa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME