Ricorso Inammissibile: Quando gli Errori Formali e le Scuse Infondate Portano alla Condanna
Nel processo penale, la precisione è tutto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci mostra come una serie di errori grossolani possa portare a dichiarare un ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni possibilità di difesa nel merito. Questo caso, riguardante una condanna per peculato, è un esempio emblematico di come la negligenza nella redazione degli atti processuali e la presentazione di giustificazioni infondate possano avere conseguenze devastanti per l’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in appello per diversi episodi di peculato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di legge e di motivazione nella sentenza di condanna. Il ricorso, tuttavia, si rivelava sin da subito problematico, contenendo una serie di vizi che ne minavano la stessa ammissibilità.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, analizzando l’atto, non ha avuto dubbi nel dichiararlo inammissibile. La decisione si fonda su tre pilastri principali, ognuno dei quali rappresenta un grave errore procedurale. La Corte ha evidenziato come i motivi addotti fossero non solo manifestamente infondati, ma in parte del tutto estranei al processo in questione, rendendo l’impugnazione un esercizio sterile e destinato al fallimento.
Le Motivazioni
L’analisi delle motivazioni dell’ordinanza è un vero e proprio manuale degli errori da non commettere nella stesura di un ricorso. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità.
L’Errore nell’Indicazione della Sentenza Impugnata
Il primo, e forse più clamoroso, errore è stato indicare nelle conclusioni del ricorso i riferimenti di una sentenza completamente diversa da quella che si intendeva impugnare. Il ricorso faceva riferimento a un provvedimento emesso in un altro procedimento, con un diverso numero di ruolo e anno, rendendo così l’oggetto dell’impugnazione incerto e indeterminato. Questo tipo di errore è sufficiente, da solo, a rendere un ricorso inammissibile.
L’Inclusione di Motivi Estranei al Processo
Come se non bastasse, il secondo e il terzo motivo del ricorso si riferivano a un altro imputato e a una vicenda processuale totalmente differente, legata alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Questi argomenti, non avendo alcuna attinenza con la posizione dell’attuale ricorrente e con il reato di peculato per cui era stato condannato, sono stati ovviamente considerati irrilevanti e inammissibili.
Il Falso Legittimo Impedimento
L’unico motivo di ricorso effettivamente pertinente al caso riguardava un presunto legittimo impedimento a comparire dell’imputato durante il giudizio d’appello. Il difensore aveva comunicato che il suo assistito era impossibilitato a presenziare perché ricoverato in ospedale. Tuttavia, dal verbale d’udienza era emerso un racconto diverso: il difensore aveva dichiarato che l’imputato si trovava nella propria abitazione, impossibilitato a muoversi, allegando un certificato medico.
Di fronte a questa discrepanza e per verificare la veridicità dell’impedimento, la Corte d’Appello aveva saggiamente disposto una visita medica di controllo presso il domicilio indicato. L’esito della visita è stato decisivo: l’imputato non era presente in casa. Di conseguenza, la Corte ha correttamente ritenuto insussistente l’impedimento e ha proceduto a celebrare il processo in sua assenza. La Cassazione ha confermato la correttezza di questa procedura, bollando il motivo di ricorso come manifestamente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la diligenza e l’accuratezza sono requisiti imprescindibili nella professione legale. Un ricorso afflitto da errori così basilari, come la citazione di una sentenza errata o l’inclusione di argomenti estranei, non può che essere dichiarato inammissibile. La vicenda del falso impedimento, inoltre, dimostra che i tentativi di eludere il processo con giustificazioni non veritiere vengono severamente sanzionati. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna definitiva, oltre al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento giudiziario tratta simili leggerezze procedurali.
Cosa succede se un ricorso in appello cita una sentenza sbagliata?
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile per incertezza sull’oggetto dell’impugnazione, in quanto non è chiaro quale provvedimento si intenda effettivamente contestare.
Quando un “legittimo impedimento” a comparire in udienza viene considerato insussistente?
Viene considerato insussistente quando la Corte, a seguito di opportune verifiche (come una visita medica di controllo disposta d’ufficio), accerta che le circostanze addotte a giustificazione dell’assenza non corrispondono al vero. Ad esempio, se l’imputato che si dichiara malato e impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione non viene trovato al domicilio durante il controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più contestabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7553 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PREMOSELLO-CHIO VENDA il 26/08/1968
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per plurimi episodi di peculato – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. In primo luogo, rileva il Collegio che le conclusioni del ricorso (pag. 11) sono riferite a sentenza della Corte di appello di Torino (“n. 172/2019 emessa nel proc. n. 2480/2017 RGNR dalla Sezione Terza penale il 14 gennaio 2022, depositata il 19 gennaio 2022”) diversa da quella di condanna del Lietta (n. 2349/2019, nel proc. 2349/2019, emessa dalla Sezione Quarta penale il 28 maggio 2024, depositata il 20 giugno 2024), di tal che già per tale motivo il ricorso, avente oggetto incerto, risulta inammissibile;
Rilevato altresì che il secondo e il terzo motivo del ricorso (rispettivamente, pag. 3 e pag. 9) si riferiscono a imputato (tal COGNOME e vicenda processuale (sembrerebbe, condanna del predetto per detenzione illecita di sostanza stupefacente) che nulla hanno a che vedere con l’odierno ricorrente;
Rilevato che il primo motivo – unico riferibile al processo a carico del COGNOME per peculato – risulta in ogni caso manifestamente infondato: il ricorrente (pag. 2 s.) ha dedotto nel corso del giudizio di appello che il difensore aveva comunicato alla Corte che l’imputato si trovava ricoverato in ospedale e perciò legittimamente impedito a comparire. Tale deduzione non si confronta in alcun modo con quanto risulta dal verbale dell’udienza del 28 maggio 2024 nel corso della quale la Corte di appello, preso atto dell’impedimento allegato dal difensore, disponeva visita medica per verificare le condizioni del COGNOME, che il difensore indicava trovarsi nella sua abitazione e impossibilitato a muoversi (sulla base di certificazione medica che dava atto della controindicazione per il trasporto); all’esito della visita però risultava che l’imputato – contrariamente a quanto dichiarato dal difensore – non era presente presso l’abitazione, per cui correttamente veniva ritenuto insussistente l’impedimento a comparire e, quindi, celebrato il giudizio di appello in assenza dell’imputato.
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025