Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze dell’Accordo in Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16762/2024 offre un’importante lezione sulla finalità degli accordi processuali e sulle loro conseguenze. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, e la decisione della Suprema Corte chiarisce i limiti dell’impugnazione quando le parti hanno precedentemente raggiunto un’intesa. Analizziamo insieme i contorni di questa vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Napoli decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su un presunto vizio di motivazione e sulla violazione dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che disciplina i casi di lieve entità. Tuttavia, la vicenda processuale era caratterizzata da un elemento cruciale: le parti avevano raggiunto un accordo sui punti oggetto della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha stabilito che l’accordo raggiunto in appello preclude la possibilità di sollevare, nel successivo giudizio di legittimità, ulteriori doglianze. Questo principio si applica anche a questioni che, in teoria, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice. L’atto di concordare i termini della sentenza equivale, secondo la giurisprudenza consolidata, a una rinuncia a contestare altri aspetti della decisione.
Le Eccezioni alla Regola
La Corte ha ricordato che esistono delle eccezioni a questo principio generale. Un ricorso può essere ammesso nonostante un accordo solo in circostanze molto specifiche, tra cui:
* L’irrogazione di una pena palesemente illegale.
* La presenza di vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo.
* Un difetto nel consenso del pubblico ministero alla richiesta.
* Un contenuto della sentenza difforme rispetto a quanto concordato.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che nessuna di queste situazioni eccezionali fosse riscontrabile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di coerenza e auto-responsabilità processuale. Accettare un accordo in appello è una scelta strategica che produce effetti vincolanti. Permettere all’imputato di rimettere in discussione la sentenza su altri punti vanificherebbe la natura stessa del concordato, che ha lo scopo di definire la controversia in modo più rapido e certo. La Cassazione, citando precedenti specifici (Sez. 6, n. 41254/2019 e Sez. 1, n. 944/2019), ha ribadito che l’accordo sui motivi di appello cristallizza il perimetro del giudizio. Qualsiasi doglianza estranea a tale perimetro o non rientrante nelle citate eccezioni diventa, di conseguenza, inammissibile. Inoltre, stante il ricorso inammissibile e l’assenza di prove di una mancata colpa da parte della ricorrente, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, condannando la parte al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un aspetto fondamentale della strategia difensiva: la scelta di un accordo in appello deve essere ponderata attentamente. Sebbene possa portare a benefici immediati, come una riduzione della pena, essa comporta la quasi totale rinuncia alla possibilità di un ulteriore controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che prima di aderire a un concordato è essenziale valutare ogni singolo aspetto del processo, poiché le porte per future contestazioni si chiuderanno quasi ermeticamente. La decisione conferma la rigidità del sistema nel dare valore agli accordi processuali, considerandoli strumenti definitivi per la risoluzione delle controversie penali.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo in appello?
No, di norma non è possibile. La Corte di Cassazione stabilisce che l’accordo tra le parti sui punti della sentenza implica la rinuncia a presentare successive doglianze, rendendo un eventuale ricorso inammissibile.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono di impugnare una sentenza nonostante un accordo?
Le uniche eccezioni, non riscontrate in questo caso, sono l’applicazione di una pena illegale, la presenza di vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, o un contenuto della sentenza finale che sia difforme da quanto pattuito tra le parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16762 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato aviirso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione d una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.