Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6354 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 03/11/1992 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 29/05/2000
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avv/o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che COGNOME NOMECOGNOME COGNOME Alexander e COGNOME NOME, condannati per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, il primo alla pena di quattro anni mesi e quindici giorni di reclusione e 19.800,00 euro di multa, il secondo alla pena di quattro anni, sei e cinque giorni di reclusione e di 19.400,00 euro di multa, e il terzo alla pena di quattro anni e sei m reclusione e di 19.400,00 euro di multa, pene tutte determinate previo concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., articolando il primo e il terzo un motivo di ricorso e il secondo due motivi di ri deducono, COGNOME e COGNOME violazione di legge in relazione alla mancata ammissione al rito abbreviato, e, COGNOME violazione di legge per la mancata traduzione in udienza nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo determinazione della pena (secondo motivo);
Considerato, quanto ai ricorsi di COGNOME e COGNOME, che l’unico motivo, comune ad entrambi, espone censure manifestamente infondate, perché le questioni in tema di mancata ammissione al giudizio abbreviato, formulata nel corso del processo in ragione della sopravvenuta possibilità di ottenere u (ulteriore) riduzione della pena nella misura di un sesto in caso di mancata proposizione dell’appello effetto della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, debbono intendersi rinunciate sia perché att all’accesso al rito speciale e non alla pena, sia perché la richiesta di applicazione della pena concorda onnicomprensiva;
Osservato, quanto al ricorso di COGNOME che il primo motivo, relativo alla mancata traduzione in udienza nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari, espone censure non sorrette da interes giuridicamente apprezzabile, in quanto non indica la concreta utilità derivabile dalla rimozione d sentenza, non contestando nemmeno la validità della proposta di concordato, da lui personalmente sottoscritta unitamente al difensore, ed accolta dalla sentenza impugnata (cfr., in termini sovrapponib con riferimento a procedimenti definiti ex art. 444 cod. proc. pen. e ss., Sez. 2, n. 18562 del 18/01/2 Bosco, Rv. 276098 – 01, nonché Sez. 7, n.5391 del 20/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257986 01), e che il secondo motivo espone doglianze non consentite, perché contesta la congruità della riduzion della pena per le circostanze attenuanti generiche, sebbene effettuata in conformità del concordato e i misura prossima al massimo consentito (a fronte di una pena base di sei anni di reclusione e di 26.000,0 euro di multa, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ha comportato la determinazione di un pena pari a quattro anni, un mese e cinque giorni di reclusione e di 18.58,00 di multa);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entramb ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.