Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18646 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Alessandria confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Alessandria, in data 20.4.2022, aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 81, cpv, 612, c.p., in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge, in punto di ritenuta sussistenza del reato per cui si procede e di ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa, “anche in eccesso colposo, nella forma putativa erroneamente supposta”.
Con memoria del 2.12.2023, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell’imputato insiste per l’accoglimento del ricorso, rilevando come non possano considerarsi inammissibili i motivi posti a fondamento della proposta impugnazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso, al di là dell’espresso richiamo alla violazione di legge, vengono in realtà dedotti vizi di motivazione.
E, come è noto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all’art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall’art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall’art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.
D’altro canto, il ricorso appare fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di
una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.