Ricorso Inammissibile Giudice di Pace: Quando la Motivazione Non Basta
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, in esame, offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del ricorso per cassazione, specialmente nei procedimenti che traggono origine dalla competenza del Giudice di Pace. Il caso analizzato dalla Suprema Corte si conclude con la dichiarazione di un ricorso inammissibile giudice di pace, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: non tutti i motivi di doglianza possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso Processuale
Una persona era stata condannata per il reato di lesioni personali, previsto dall’art. 582 del codice penale, con una sentenza emessa dal Tribunale in funzione di giudice d’appello, che confermava la decisione di primo grado. L’imputata, non accettando la condanna, decideva di proporre ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi della sentenza impugnata, riconducibili a violazioni di legge e a difetti di motivazione, ai sensi dell’art. 606 del codice di procedura penale.
La Decisione sul ricorso inammissibile giudice di pace
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale specifica che limita i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione avverso le sentenze d’appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace. La Suprema Corte ha osservato che, sebbene il ricorrente avesse formalmente citato diverse tipologie di vizi, l’unico motivo di ricorso si sostanziava, in realtà, in deduzioni di fatto e in censure sulla motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: I Limiti al Ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione combinata di due norme: l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. Quest’ultima disposizione stabilisce chiaramente che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di motivazione (previsto dall’art. 606, comma 1, lettera e, c.p.p.).
La Corte ha rilevato che le critiche mosse dall’imputata non riguardavano un’errata applicazione della legge penale (il cosiddetto error in iudicando) o vizi procedurali, ma si concentravano sulla valutazione delle prove e sulla coerenza logica delle argomentazioni del giudice di secondo grado. Tali censure, che attengono al merito della vicenda, sono precluse in sede di legittimità per questa specifica categoria di reati. La ratio di questa limitazione è quella di deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, riservando il suo intervento ai casi di più gravi violazioni di legge e garantendo al contempo un doppio grado di giudizio di merito pieno.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato. Chi intende impugnare una sentenza di condanna per un reato di competenza del Giudice di Pace deve essere consapevole che il ricorso in Cassazione è un rimedio a critica vincolata e, in questo specifico ambito, ulteriormente ristretto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti o con la valutazione del giudice di merito; è necessario individuare specifiche violazioni di legge o errori procedurali che non si traducano in una mascherata richiesta di rivalutazione del fatto.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con ponderazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dal legislatore.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza d’appello in Cassazione?
No, non è sempre possibile. Per i reati di competenza del Giudice di Pace, la legge esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione per vizi della motivazione, come specificato nell’ordinanza.
Quali erano i motivi del ricorso presentati in questo caso?
Il ricorso, pur citando formalmente vizi di legge (violazione dell’art. 606, lettere b, c, ed e, c.p.p.), si traduceva in realtà in critiche alla ricostruzione dei fatti e alla motivazione della sentenza, elementi non sindacabili in Cassazione per questo tipo di reati.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7971 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COPERTINO il 08/09/1989
avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dall’art. 582 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che, pur citando i vizi di cui all’art. 606, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen., si sostanzia in deduzioni in fatto, o al più, in censure sulla motivazione – è inammissibile in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025