Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30659 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 09/01/1992
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’a
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo e il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabi
contestando la condotta di “dismissione” della sostanza stupefacente, successivamente recuperata dalle forze dell’ordine, rappresentando che lo stupefacente costituiva la scorta
fabbisogno personale, e, con il terzo motivo, lamentando il diniego delle circostanze attenua generiche.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha evidenziato la infondatezza della tesi difens
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con la quale (ricorrente non contesta la materialità della condotta di lancio della sost stupefacente, al fine di sbarazzarsi della sostanza, mentre si trovava sul lato passegg
dell’automobile dalginestrino dell’auto in corsa, bensì l’attribuibilità della sostanza stupe all’imputato, magconducente dell’auto. Oltre tutto, il giudice ha anche evidenziat
contraddittorietà della tesi sostenuta nel corso del giudizio di primo grado ove il medes ricorrente aveva escluso che la sostanza fosse detenuta anche dal conducente dell’auto. Né i
giudice ha ritenuto che la sostanza stupefacente in sequestro costituisse una scorta destina al consumo personale di entrambi gli imputati, in relazione al quantitativo detenuto trattan di cocaina ben superiore alla quantità massima detenibile da cui possono trarsi un numero di dosi assunzioni pari a 15- 20.
Con motivazioni altrettanto congrua ed insindacabile in questa sede il giudice a quo ha esclus la sussistenza di . eleménti favorevoli al ricohoscimento delle circostanze attenuanti géneriche, ritenendo ininfluenti a tal scopo la giovane età dell’imputato e il suo stato di incensura peraltro risultando pendente un altro procedimento per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R.309/ aggravato ai sensi dell’art 416 bis 1, cod. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere Consigliere estensore
Il Presidente r DEPOSITATA