Ricorso Inammissibile Generico: Quando la Mancanza di Specificità Costa Caro
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina un aspetto cruciale della procedura penale: le conseguenze di un ricorso inammissibile generico. La decisione sottolinea come la mancanza di specificità nelle doglianze possa precludere l’esame nel merito e comportare sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. La pena era stata determinata in appello a seguito di un concordato tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata verifica, da parte del giudice d’appello, dell’assenza di cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
L’Analisi della Cassazione: il Principio del Ricorso Inammissibile Generico
La Corte Suprema ha esaminato il motivo del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. Il cuore della decisione si basa su un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve indicare con precisione gli elementi fattuali e giuridici che sostengono la presunta erroneità della decisione impugnata.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso presentato era un ricorso inammissibile generico perché non conteneva alcuna indicazione degli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre la Corte d’Appello a un controllo sulla possibile esistenza di cause di non punibilità. In assenza di tali elementi, la doglianza si riduce a una mera affermazione astratta, non suscettibile di un esame concreto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando che le doglianze esposte dal ricorrente non erano consentite. L’atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve fornire al giudice gli strumenti per comprendere l’errore che si assume sia stato commesso. Nel caso di specie, l’imputato si è limitato a denunciare un’omissione (la mancata verifica ex art. 129 c.p.p.) senza però specificare quali fatti o circostanze, emersi dal processo, avrebbero reso necessaria tale verifica.
Questa mancanza ha reso impossibile per la Corte valutare la fondatezza della critica. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con l’ulteriore statuizione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende. Tale condanna accessoria è stata giustificata dalla sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ossia nell’aver proposto un ricorso palesemente privo dei requisiti minimi di legge.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: la precisione e la specificità non sono meri formalismi. Proporre un’impugnazione significa avviare un dialogo argomentativo con il giudice, fornendogli tutti gli elementi necessari per rivalutare una decisione. Un ricorso generico, che non individua concretamente il vulnus lamentato, è destinato a essere respinto senza entrare nel merito, con un aggravio di tempo e costi per l’assistito. La decisione rappresenta, quindi, un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e fondati su elementi concreti, evitando formule vaghe che possono condurre a un esito sfavorevole e a sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non conteneva alcuna indicazione specifica degli elementi di fatto che avrebbero dovuto spingere il giudice a verificare la presenza di cause di non punibilità secondo l’art. 129 del codice di procedura penale.
Cosa deve contenere un ricorso per non essere considerato generico?
Secondo la decisione, un ricorso deve esporre doglianze specifiche, indicando gli elementi fattuali concreti sui quali si basa la presunta violazione di legge o il vizio di motivazione, per consentire al giudice di effettuare una verifica puntuale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
-avviso-alle-parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in app 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di leg di motivazione con riguardo alla mancata verifica della assenza di cause di non punibi all’art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché non contiene indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in o eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammis
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente