Ricorso Inammissibile Generico: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile generico venga trattato dalla Corte di Cassazione. Il caso, sebbene semplice nei suoi contorni, è emblematico per comprendere un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di un confronto critico e specifico con la decisione che si intende impugnare. Senza questo requisito, l’atto di appello rischia di essere una mera ripetizione, destinata a essere respinta senza un esame di merito.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
I fatti processuali iniziano con una condanna per il reato previsto dall’articolo 341 bis del codice penale. L’imputato, non soddisfatto della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, decide di presentare ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice di secondo grado aveva ritenuto equivalenti all’aggravante della recidiva, senza quindi applicare una diminuzione di pena.
L’imputato, attraverso il suo difensore, contesta questa valutazione, sostenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere, portando a una pena più mite. Tuttavia, la sua argomentazione non introduce elementi nuovi rispetto a quanto già discusso e valutato nel precedente grado di giudizio.
La decisione della Suprema Corte: Un Esempio di Ricorso Inammissibile Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 47834 del 2023, dichiara inammissibile il ricorso. La decisione non entra nel vivo della questione (se le attenuanti dovessero o meno prevalere sulla recidiva), ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
La Genericità come Vizio Strutturale dell’Impugnazione
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il motivo di ricorso è “strutturalmente generico”. Questo significa che l’atto non possiede la specificità richiesta dalla legge. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello (citata a pagina 5 del provvedimento), l’imputato si è limitato a “reiterare argomenti già correttamente valutati”.
In pratica, il ricorso non ha instaurato un dialogo critico con la decisione impugnata, ma si è risolto in una semplice riproposizione delle tesi difensive già esposte e respinte. Questo comportamento processuale rende l’impugnazione inutile ai fini del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le motivazioni: perché il ricorso inammissibile generico viene rigettato
La motivazione della Cassazione è lapidaria ma densa di significato giuridico. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché “obiettivamente non si confronta” con la motivazione della sentenza impugnata. Questo principio è consolidato nella giurisprudenza e serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni già adeguatamente risolte nei gradi di merito.
Un ricorso per essere ammissibile deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione che si contesta, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici in cui sarebbe incorso il giudice precedente. La mera riproposizione di argomenti già vagliati, senza spiegare perché la valutazione del giudice d’appello sarebbe errata, trasforma il ricorso in un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario articolare le proprie ragioni in modo specifico, dialogando con le motivazioni del giudice e dimostrandone la fallacia. In caso contrario, come dimostra questo provvedimento, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto “strutturalmente generico”. L’imputato si è limitato a riproporre argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “strutturalmente generico”?
Significa che il motivo non è specifico e non individua in modo puntuale gli errori di diritto o i vizi logici della decisione che si contesta. È considerato generico un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza un reale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47834 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 14793/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 b pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche con giudizio di equivalenza alla ritenuta recidiva;
Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazi della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l’imputat limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pag. 5 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.