Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Caso di Ricettazione
Quando un ricorso in Cassazione viene definito generico e ripetitivo, le sue probabilità di successo sono nulle. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di ricettazione, per aver ricevuto una patente di guida di provenienza furtiva. La sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte d’Appello, che si limitava a rideterminare la pena a seguito della dichiarazione di prescrizione per un altro capo d’imputazione. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
La Decisione della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, bollando il ricorso come totalmente generico e riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte di merito. Secondo gli Ermellini, la motivazione della sentenza d’appello era puntuale e priva di vizi logici, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile, dunque, è quello che non solleva questioni di diritto nuove e specifiche, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su alcuni pilastri argomentativi chiari.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il cuore della pronuncia risiede nella qualificazione del motivo di ricorso come “generico e riproduttivo”. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime valutazioni di fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che non individua specifici vizi di legittimità, ma si limita a criticare genericamente l’operato dei giudici di merito, è destinato all’inammissibilità.
Coerenza della Motivazione d’Appello
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già affrontato in modo esauriente le questioni sollevate. La responsabilità per la ricezione della patente rubata era pacifica, e la motivazione della sentenza impugnata non mostrava alcuna “frizione logica”. Inoltre, la Corte ha notato il trattamento sanzionatorio benevolo già applicato in primo grado, con il riconoscimento dell’attenuante speciale per la ricettazione di particolare tenuità e la concessione delle attenuanti generiche, nonostante i precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio cruciale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che presentano vizi specifici e pertinenti, non a mere contestazioni della valutazione di merito già effettuata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi rigorosa e la capacità di individuare reali errori di diritto o vizi di motivazione, evitando di riproporre argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato era contestato il delitto di ricettazione, in quanto ritenuto responsabile della ricezione di una patente di guida risultata di provenienza furtiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39805 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione e, dichiarata l’estinzione per maturata prescrizione del reato sub B), rideternninava la pena;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione puntuale che non mostra frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali, pacifica la responsabilità per la ricezione della patente di guida provenienza furtiva, hanno evidenziato il benevolo trattamento sanzioNOMErio praticato dal primo giudice, il quale ha riconosciuto l’attenuante speciale ex art. 648, comma 4 cod.pen. e concesso le attenuanti generiche nonostante i precedenti, anche specifici, che militano a carico del ricorrente senza annettere valenza negativa all’interruzione del percorso per messa alla prova a seguito dell’intervenuto stato detentivo per espiazione pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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