Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere l’intera vicenda. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale chiarisce perfettamente quando un ricorso inammissibile viene respinto, condannando il ricorrente a pagare le spese e una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire i confini invalicabili di un’impugnazione in Cassazione.
Il caso in esame: un appello respinto
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’articolo 481 del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di primo grado, si era rivolto alla Corte d’Appello, la quale aveva parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena ma confermando la sua responsabilità penale.
Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente provato la sua consapevolezza e volontà nel commettere il fatto illecito, legato alla revoca della sua patente di guida.
La decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: genericità e manifesta infondatezza. Questo verdetto non solo chiude definitivamente il caso per l’imputato, ma serve da monito sulla corretta modalità di adire la Suprema Corte.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica per chi presenta ricorsi con tali vizi.
Le motivazioni della Corte di Cassazione dietro il ricorso inammissibile
I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su una logica ferrea, delineata in due punti cardine.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. Questo perché l’argomentazione presentata non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ della stessa censura già avanzata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello. Proporre nuovamente gli stessi argomenti senza introdurre critiche specifiche e pertinenti contro la logica della sentenza impugnata equivale a non presentare un vero motivo di ricorso.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. Il tentativo del ricorrente era quello di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, suggerendo criteri di valutazione diversi da quelli legittimamente adottati dal giudice di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva spiegato con una ‘corretta motivazione’ le ragioni del suo convincimento, evidenziando come l’imputato fosse pienamente consapevole della revoca della patente, della sua avvenuta consegna in Prefettura e della successiva mancata consegna a un’agenzia. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è logicamente argomentata e priva di vizi giuridici.
Conclusioni: cosa ci insegna questa ordinanza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’impugnazione deve concentrarsi su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza.
Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso deve essere estremamente rigorosa, evitando la semplice riproposizione di argomenti già trattati e concentrandosi su specifiche critiche al percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. Per i cittadini, questa ordinanza chiarisce che le possibilità di ribaltare una sentenza in Cassazione sono limitate a questioni di diritto e non a una nuova valutazione delle prove. Un ricorso inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori costi economici.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si risolve nella ‘pedissequa reiterazione’ (cioè una ripetizione passiva) di una censura già presentata in sede di merito e che è stata puntualmente respinta dalla corte territoriale con adeguate motivazioni.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, non è possibile. Un ricorso è manifestamente infondato se è volto a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli che il giudice di merito ha già correttamente e logicamente adottato per motivare la sua decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo specifico caso pari a tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SQUINZANO il 21/11/1974
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cote di Appello di Lecce del 30 gennaio 2023 ha riformato la pronunzia del Tribunale cittadino riducendo la pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 481 cod. pen.
-Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è generico nella parte in cui la doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione della medesima censura già dedotta in sede di merito e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale; è altresì manifestamente infondato in quanto volto ad ottenere una ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che con corretta motivazione in fatto ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (p.2), evidenziando la consapevolezza in capo al ricorrente della revoca della patente, della sua consegna in Prefettura, della mancata consegna all’agenzia.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualm e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presi ente