Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge il vizio di motivazione, indistintamente e in ogni sua forma, in or all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’a cod. pen. contestato, è generico ed aspecifico (Sez.4, n. 256 del 18/09/19 COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01), dovendo essere ritenute inammissibili le doglianze che, come ne caso in esame, criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecit una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse pro evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui p dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con l valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2 COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
Atteso che il motivo predetto è, inoltre, manifestamente infondato, oltre c totalmente reiterativo in mancanza di confronto con la motivazione con cui la Cort di merito ha respinto, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, medesime doglianze difensive proposte in appello e ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado alla luce del compendio probatorio in atti, esente dai lamentati vizi di logicità (si veda, in particolare, pag. 6 e se valutazione delle emergenze documentali e testimoniali, da cui si è congruamente desunta la consapevolezza dell’imputato);
che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unic complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n 8309 del 14/01/2021, COGNOME, non mass.) e il giudice di appello ha nel cas esame dettagliatamente considerato ogni risultanza processuale, attraverso un valutazione globale, spiegando in modo logico e adeguato, le ragioni del su
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
convincimento, anche quanto all’asserito travisamento di elementi di prova (pag. 8 e seg.) e alla attendibilità della persona offesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data ZII ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente