Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità e la Tardività dei Motivi Portano alla Condanna
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile può precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguenze significative per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina i criteri di ammissibilità, sottolineando l’importanza di formulare motivi di appello completi e di presentare ricorsi specifici e pertinenti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i confini tra un’impugnazione efficace e una destinata al fallimento.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, riqualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre a una multa di 1.600 euro.
L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, la sua strategia difensiva presentava una criticità fondamentale: in appello, l’unico motivo di contestazione aveva riguardato l’eccessività del trattamento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione, invece, la difesa ha tentato di sollevare una questione diversa, relativa all’accertamento della responsabilità penale.
L’Analisi della Cassazione su un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi e interconnessi: la tardività della doglianza e la genericità del motivo.
La Preclusione dei Motivi non Dedotti in Appello
Il primo punto su cui la Corte si è soffermata è un principio cardine del nostro sistema processuale: la preclusione. Poiché in appello l’imputato aveva contestato unicamente la misura della pena, la sua successiva doglianza in Cassazione sull’accertamento della responsabilità è stata considerata tardiva. In altre parole, non avendo messo in discussione la sua colpevolezza nel secondo grado di giudizio, l’imputato ha perso la possibilità di farlo nel giudizio di legittimità. Questo principio garantisce che il processo si sviluppi in modo ordinato, evitando che le parti possano ‘riservarsi’ delle contestazioni per i gradi successivi.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Anche superando l’ostacolo della tardività, la Corte ha rilevato un secondo, insormontabile difetto: la totale genericità del motivo. Il ricorso non si confrontava minimamente con le ampie e dettagliate motivazioni della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano fondato la condanna su elementi concreti e specifici, come la natura della sostanza stupefacente (droga ‘pesante’) e il suo considerevole dato ponderale (pari a 132 dosi singole). Questi elementi, secondo la Corte d’Appello, escludevano qualsiasi possibilità di proscioglimento. Il ricorso per cassazione, invece di contestare punto per punto queste argomentazioni, si è limitato a una critica vaga, risultando così inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme procedurali. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Un ricorso che introduce questioni nuove, già precluse, o che non dialoga con le ragioni della decisione impugnata, viola la sua stessa funzione. La genericità, in particolare, rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare il controllo di legittimità demandato alla Suprema Corte. Pertanto, la declaratoria di ricorso inammissibile è stata la conseguenza inevitabile di tali carenze.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La pronuncia di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale e richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non sono emersi elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede precisione, specificità e rispetto delle scansioni processuali. Un’impugnazione superficiale o tardiva non solo è destinata a fallire, ma comporta anche un onere economico per chi la propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era tardivo, poiché la questione sulla responsabilità non era stata sollevata in appello, ed era generico, in quanto non affrontava specificamente le motivazioni della sentenza impugnata relative al tipo e alla quantità della sostanza stupefacente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa.
Si può contestare l’accertamento di responsabilità per la prima volta in Cassazione?
No, secondo la sentenza, se l’unico motivo di appello riguardava l’entità della pena, ogni doglianza sull’accertamento della responsabilità è preclusa e non può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 900 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 900 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari 31/10/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la sentenza Tribunale di Bari del 08/02/2023, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 e mesi 4 di reclusione, euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (così riqualificata l’originaria contestazione di 73, comma 1).
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen.) Ł inammissibile in quanto con l’unico motivo di appello l’imputato aveva dedotto l’eccessività del trattamento sanzionatorio, per cui ogni doglianza sull’accertamento di responsabilità risultava preclusa.
Trattasi quindi di doglianza tardiva e inammissibile in quanto non consentita dalla legge.
Il motivo Ł comunque totalmente generico e inammissibile in quanto non si confronta con la ampia motivazione della sentenza impugnata, resa sia in relazione al tipo di stupefacente (droga ‘pesante’) che al dato ponderale (132 dosi singole), elementi che escludono i presupposti per un proscioglimento.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
– Relatore –
Ord. n. sez. 17990/2025
CC – 12/12/2025
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME